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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

Capitolo IV – Disposizioni speciali per merci, container e aree di carico container

Articolo 33

Merci in transito

Ai sensi dell’articolo 43 o salvo che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, merci diverse da animali vivi in transito senza trasbordo non devono essere soggette a misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento o trattenute per ragioni di sanità pubblica.

Articolo 34

Container e aree di carico container

1. Gli Stati Parti devono assicurare, per quanto possibile, che gli spedizionieri utilizzino container per il traffico internazionale tenuti liberi da fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi, in particolare durante l’imballaggio.

2. Gli Stati Parti devono assicurare, per quanto possibile, che le aree di carico container siano lontane da fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi.

3. Qualora uno Stato Parte ritenga che il volume del traffico di container internazionale sia considerevole, le autorità competenti dovranno prendere tutte le misure possibili ai sensi del presente Regolamento, inclusa la realizzazione di ispezioni, al fine di valutare la condizione sanitaria delle aree di carico container e dei container stessi e assicurare che gli obblighi di cui al presente Regolamento vengano rispettati.

4. Per quanto possibile, nelle aree di carico container devono essere disponibili strutture per l’ispezione e l’isolamento di container.

5. Il mittente e il destinatario dei container devono fare il possibile per evitare contaminazioni crociate quando vengono utilizzati container multiuso.

PARTE VI – DOCUMENTI SANITARI

Articolo 35

Norma generale

1. Per il traffico internazionale non devono essere richiesti documenti sanitari diversi da quelli indicati nel presente

Regolamento o nelle raccomandazioni emanante dall’OMS, fermo restando, tuttavia, che il presente articolo non si applica a viaggiatori che abbiano fatto richiesta di residenza temporanea o permanente, o alla documentazione richiesta relativamente allo stato sanitario di merci o carichi del commercio internazionale ai sensi degli accordi internazionali applicabili. L’autorità competente può richiedere che i viaggiatori compilino moduli con informazioni per il contatto e questionari sulla loro salute, sempre che soddisfino i requisiti stabiliti dall’articolo 23.

2. I documenti sanitari previsti dal presente Regolamento possono essere rilasciati in formato digitale o non digitale, con riserva degli obblighi di ogni Stato Parte relativi al formato dei documenti derivanti da altri accordi internazionali.

3. A prescindere dal formato in cui sono stati rilasciati, i documenti sanitari previsti dal presente Regolamento devono essere conformi agli allegati di cui agli articoli da 36 a 39, a seconda dei casi, e la loro autenticità può essere verificata.

4. In consultazione con gli Stati Parti, l’OMS sviluppa e aggiorna, a seconda delle esigenze, linee guida tecniche, comprese specifiche o norme relative al rilascio e alla verifica dell’autenticità dei documenti sanitari, a prescindere dal loro formato. Queste specifiche o norme sono conformi all’articolo 45 relativo al trattamento dei dati personali.

Articolo 36

Certificati di vaccinazione o altra profilassi

1. I vaccini e la profilassi per i viaggiatori somministrati ai sensi del presente Regolamento o delle raccomandazioni, e i certificati relativi devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato 6 e, se applicabile, dell’allegato 7 riguardo malattie specifiche.

2. A un viaggiatore in possesso di un certificato di vaccinazione o altra profilassi rilasciato ai sensi dell’allegato 6 e, se applicabile, dell’allegato 7, non deve essere negato l’ingresso come conseguenza della malattia a cui il certificato si riferisce, anche qualora provenga da un’area affetta, salvo che l’autorità competente non disponga di informazioni verificabili e/o prove attestanti che la vaccinazione o la profilassi siano state inefficaci.

Articolo 37

Dichiarazione marittima di sanitàsanitaria della nave

1. Il capitano di una nave, prima dell’arrivo al primo porto di scalo nel territorio di uno Stato Parte, deve accertare lo stato di salute a bordo e, tranne che lo Stato Parte non decida altrimenti, il capitano deve, all’arrivo o prima dell’arrivo della nave se la nave è attrezzata in tal senso e lo Stato Parte richiede tale consegna in anticipo, completare e consegnare all’autorità