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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

Articolo 27

Mezzi di trasporto affetti

1. Nel caso in cui vengano rilevati, a bordo di un mezzo di trasporto, segni clinici o sintomi e informazioni basate su fatti o prove di un rischio per la sanità pubblica, incluse fonti di infezione o contaminazione, l’autorità competente deve considerare il mezzo di trasporto come affetto e può:

(a) disinfettare, decontaminare, disinfestare o derattizzare il mezzo di trasporto, se necessario, o fare in modo che tali misure vengano eseguite sotto la sua supervisione; e

(b) decidere caso per caso la tecnica da adottare per assicurare un adeguato livello di controllo del rischio per la sanità pubblica, ai sensi del presente Regolamento. I metodi o i materiali consigliati dall’OMS per tali procedure dovrebbero essere utilizzati, salvo che l’autorità competente non stabilisca che altri metodi sono altrettanto sicuri e affidabili.

A seconda delle necessità, l’autorità competente può adottare misure sanitarie aggiuntive, incluso l’isolamento e la quarantena dei mezzi di trasporto, per evitare il diffondersi di malattie. Tali misure aggiuntive devono essere riferite al Centro nazionale per il RSI.

2. Se l’autorità competente del punto di ingresso non è in grado di adottare le misure di controllo richieste ai sensi del presente articolo, il mezzo di trasporto affetto deve comunque essere autorizzato a partire, alle seguenti condizioni:

(a) alla partenza, l’autorità competente deve informare l’autorità competente del successivo punto di ingresso conosciuto circa il tipo di informazioni a cui si fa riferimento ai sensi del sottoparagrafo (b); e

(b) in caso di navi, le prove riscontrate e le misure di controllo richieste devono essere annotate nel certificato di sanificazione della nave.

Tali mezzi di trasporto devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte.

3. Un mezzo di trasporto considerato affetto non deve più essere considerato tale quando l’autorità competente sia certe che:

(a) le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state attuate efficacemente; e

(b) siano presenti condizioni a bordo che possano costituire un rischio per la sanità pubblica.

Articolo 28

Navi e aeromobili ai punti di ingresso

1. Ai sensi dell’articolo 43 o di quanto stabilito negli accordi internazionali applicabili, a una nave o a un aeromobile non deve essere impedito lo scalo in qualsiasi punto di ingresso per motivi di sanità pubblica. Tuttavia, se il punto di ingresso non è attrezzato per l’applicazione delle misure sanitarie previste dal presente Regolamento, alla nave o all’aeromobile può essere ordinato di procedere a proprio rischio verso il punto di ingresso più vicino disponibile, a meno che la nave o l’aeromobile non presentino problemi operativi che renderebbero tale deviazione poco sicura.

2. Ai sensi dell’articolo 43 o di quanto stabilito negli accordi internazionali applicabili, gli Stati Parti non possono rifiutare la libera pratica a navi o aeromobili per ragioni di sanità pubblica; in particolare, non possono essere loro impedite le operazioni di imbarco e sbarco, carico e scarico di carichi o provviste, l’imbarco di acqua, carburante, alimenti e scorte. Gli Stati Parti possono subordinare la concessione di libera pratica a ispezioni e, in caso di riscontro di una fonte di infezione o contaminazione a bordo, all’esecuzione delle necessarie operazioni di disinfezione, decontaminazione, disinfestazione, derattizzazione o delle altre misure necessarie a evitare la diffusione dell’infezione o della contaminazione.

3. Se fattibile ai sensi del paragrafo precedente2 del presente articolo, uno Stato Parte deve autorizzare la concessione di libera pratica a una nave o a un aeromobile via radio o altri mezzi di comunicazione quando, sulla base delle informazioni ricevute prima dell’arrivo, lo Stato Parte sia dell’avviso che l’arrivo della nave o dell’aeromobile non comportino l’introduzione o la diffusione di malattie.

4. Gli ufficiali al comando di navi, i piloti al comando di aeromobili o i loro rappresentanti devono rendere noto alle autorità di controllo del porto o dell’aeroporto il più presto possibile prima dell’arrivo al porto o all’aeroporto di destinazione qualsiasi caso indicativo di una malattia di natura infettiva o qualsiasi prova di rischio a bordo per la sanità pubblica, non appena tale malattia o rischio per la sanità pubblica vengono resi noti all’ufficiale o al pilota. Tali informazioni devono essere immediatamente trasmesse all’autorità competente del porto o dell’aeroporto. In casi di emergenza, tali informazioni dovrebbero essere comunicate direttamente dagli ufficiali o dai piloti all’autorità competente del porto o dell’aeroporto.

5. Quanto segue si applica nel caso in cui una nave o un aeromobile sospetti o affetti, per ragioni che esulino dal controllo del comandante dell’aeromobile o dell’ufficiale al comando della nave, atterrino in un aeroporto diverso da quello in cui dovevano atterrare o attracchino in un porto diverso da quello in cui dovevano attraccare:

(a) il comandante dell’aeromobile, l’ufficiale al comando della nave o un diverso responsabile devono fare il possibile per mettersi in comunicazione senza ritardi con l’autorità competente più vicina;

(b) non appena l’autorità competente viene informata dell’atterraggio può applicare le misure sanitarie raccomandate dall’OMS o altre misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento;

(c) salvo che non venga richiesto per motivi di emergenza o per la comunicazione con l’autorità competente, nessun viaggiatore a bordo di un aeromobile o di una nave deve allontanarsi e nessun carico deve essere spostato senza l’autorizzazione dell’autorità competente; e