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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
PARTE VII – SPESE
Articolo 40
Spese per misure sanitarie relative a passeggeri
Eccetto che per viaggiatori che abbiano fatto richiesta di residenza temporanea o permanente, in base al paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato Parte non deve addebitare spese ai sensi del presente Regolamento per le seguenti misure di protezione della sanità pubblica:
(a) qualsiasi esame medico previsto dal presente Regolamento o qualsiasi esame supplementare richiesto da tale Stato Parte per accertare lo stato di salute del viaggiatore in esame;
(b) qualsiasi vaccinazione o altra profilassi del passeggero all’arrivo che non sia stata richiesta pubblicamente o sia stata richiesta pubblicamente meno di 10 giorni prima dell’esecuzione della vaccinazione o di altra profilassi;
(c) appropriate richieste di isolamento o quarantena di viaggiatori;
(d) qualsiasi certificato rilasciato al viaggiatore riportante le misure applicate e la data dell’applicazione; o
(e) qualsiasi misura sanitaria applicata ai bagagli del viaggiatore.
2. Gli Stati Parti possono addebitare spese per misure sanitarie diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, incluse le misure applicate primariamente per il bene del viaggiatore.
3. Qualora vengano addebitate spese per l’applicazione ai viaggiatori delle misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento, in ogni Stato Parte deve essere presente una sola tariffa per tali spese e ogni spesa deve:
(a) essere conforme a tale tariffa;
(b) non essere superiore al costo effettivo del servizio fornito; e
(c) essere riscossa senza distinzione di nazionalità, domicilio o residenza del viaggiatore interessato.
4. La tariffa e ogni relativa correzione devono essere pubblicate almeno 10 giorni prima di eventuali imposizioni.
5. Nulla all’interno del presente Regolamento deve impedire agli Stati Parti di richiedere un rimborso per spese derivanti dalle misure sanitarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
(a) da operatori o proprietari di mezzi di trasporto relativamente ai loro impiegati; o
(b) da fonti assicurative applicabili.
6. A viaggiatori o operatori di trasporto non deve in nessun caso essere negato il permesso di lasciare il territorio di uno Stato Parte in attesa del pagamento delle spese di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 41
Spese per bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali
1. Qualora vengano addebitate spese per l’applicazione delle misure sanitarie a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali ai sensi del presente Regolamento, in ogni Stato Parte deve essere presente una sola tariffa per tali spese e ogni spesa deve:
(a) essere conforme a tale tariffa;
(b) non essere superiore al costo effettivo del servizio fornito; e
(c) essere riscossa senza distinzione di nazionalità, bandiera, registrazione o proprietà di tali bagagli, carichi, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali. In particolare, non deve essere fatta distinzione tra bagagli, carichi, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali nazionali e internazionali.
2. La tariffa e ogni relativa correzione devono essere pubblicate almeno 10 giorni prima di eventuali imposizioni.
PARTE VIII – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 42
Implementazione delle misure sanitarie
Le misure sanitarie adottate ai sensi del presente Regolamento devono essere iniziate e portate a termine senza ritardi e applicate in modo trasparente e non discriminatorio.
Articolo 43
Misure sanitarie aggiuntive
1. Il presente Regolamento non deve impedire agli Stati Parti l’implementazione di misure sanitarie, in accordo con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in risposta a rischi specifici per la sanità pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale che:
(a) raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un livello superiore rispetto alle raccomandazioni dell’OMS; o