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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
(b) siano altrimenti proibite ai sensi dell’articolo 25, dell’articolo 26, dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 28, dell’articolo 30, del paragrafo 1 (c) dell’articolo 31 e dell’articolo 33,
a condizione che siano altrimenti coerenti con il presente Regolamento.
Tali misure non devono essere più restrittive del traffico internazionale e più invasive o intrusive per le persone di ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione sanitaria.
2. Nel determinare se attuare le misure sanitarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o misure sanitarie aggiuntive in base al paragrafo 2 dell’articolo 23, al paragrafo 1 dell’articolo 27, al paragrafo 2 dell’articolo 28 e al paragrafo 2 (c) dell’articolo 31, gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni:
(a) su principi scientifici;
(b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall’OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e
(c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell’OMS.
3. Uno Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve fornire all’OMS il razionale di sanità pubblica e le relative informazioni scientifiche. L’OMS deve condividere tali informazioni con altri Stati Parti e deve condividere le informazioni relative alle misure sanitarie attuate. Ai sensi del presente articolo, una sostanziale interferenza indica generalmente il rifiuto all’ingresso o alla partenza di viaggiatori internazionali, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e simili, oppure il loro ritardo per più di 24 ore.
4. Dopo aver valutato le informazioni fornite in base ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo e altre informazioni correlate, l’OMS può richiedere che lo Stato Parte interessato riconsideri l’applicazione delle misure.
5. Uno Stato Parte che attui ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo misure sanitarie aggiuntive che interferiscono sostanzialmente con il traffico internazionale deve informare l’OMS, entro 48 ore dall’attuazione, relativamente a tali misure e al loro razionale sanitario salvo che tali misure non siano previste da una raccomandazione permanente o temporanea.
6. Uno Stato Parte che attui una misura sanitaria ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo deve rivedere tale misura entro tre mesi prendendo in considerazione il parere dell’OMS e i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
7. Con ogni riserva per i suoi diritti ai sensi dell’articolo 56, qualsiasi Stato Parte interessato da una misura attuata ai sensi del paragrafo 1 o 2 del presente articolo può richiedere di consultarsi con lo Stato Parte che attua tale misura, sia direttamente
sia tramite l’intermediario del Direttore generale, che può anche facilitare le consultazioni tra gli Stati Parti coinvolti.
Lo scopo di tali consultazioni è quello di chiarire le informazioni scientifiche e il razionale di sanità pubblica alla base di tale misura, nonché di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Tranne in caso di accordo contrario con gli Stati
Parti che partecipano alla consultazione, le informazioni scambiate durante la consultazione devono rimanere confidenziali.
8. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche all’attuazione di misure per viaggiatori che prendano parte a eventi di massa.
Articolo 44
Collaborazione, e assistenza e finanziamento
1. Gli Stati Parti devono impegnarsi a collaborare l’uno con l’altro, per quanto possibile, per:
(a) rilevare, valutare, prepararsi e rispondere a eventi ai sensi del presente Regolamento;
(b) fornire o facilitare la cooperazione tecnica e il supporto logistico, particolarmente nello sviluppo, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità essenziali sanitarie richieste in base all’allegato 1 deal presente Regolamento;
(c) mobilitare le risorse finanziarie, anche facendo appello a fonti e meccanismi di finanziamento appropriati, per
facilitare l’implementazione dei loro obblighi in base al presente Regolamento, in particolare per rispondere alle
esigenze dei Paesi in via di sviluppo; e
(d) formulare proposte di leggi e di altri dispositivi legali e amministrativi per l’implementazione del presente Regolamento.
2. L’OMS deve collaborare con gli Stati Parti e prestare loro assistenza, su richiesta e per quanto possibile per:
(a) stimare e valutare le loro capacità essenziali sanitarie per facilitare l’effettiva implementazione del presente Regolamento;
(b) fornire o facilitare la cooperazione tecnica e il supporto logistico agli Stati Parti; e
(c) mobilitare le risorse finanziarie per supportare i Paesi in via di sviluppo nella costruzione, nel rafforzamento e nel mantenimento delle capacità essenziali di cui all’allegato 1; e