Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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legislatura 2023–2027. La modifica degli articoli 57r e seguenti LOGA è tuttavia neces- saria affinché gli organi federali dispongano anche dopo la scadenza del termine di transizione di cui all’articolo 71 LPD di una base legale sufficiente per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche (cfr. cap. 1.2). Gli adeguamenti devono quindi entrare in vigore entro il 1° settembre 2028.Punti essenziali del pro-
getto
2.1 La normativa proposta
2.1.1 Modifica della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra-
zione
Gli articoli 57r e seguenti LOGA costituiscono un quadro normativo generale per il trat- tamento e la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. Il presente avamprogetto di modifica della LOGA (AP-LOGA) adegua e integra tale quadro normativo sostanzialmente nei seguenti quattro punti.
• Rapporto con il diritto settoriale in materia di protezione dei dati: la disposizione tran- sitoria di cui all’articolo 71 LPD è trasposta nella LOGA: Contrariamente all’arti- colo 71 LPD, la nuova normativa non è limitata nel tempo. L’articolo 57sbiscapo- verso 1 AP-LOGA prevede che per gli organi federali le disposizioni di leggi speciali relative a dati personali si applicano anche ai dati concernenti persone giuridiche se un atto normativo speciale non contiene disposizioni sulla protezione dei dati con- cernenti persone giuridiche. In altre parole, nelle disposizioni relative al trattamento e alla comunicazione di dati da parte di organi federali la nozione di dati personali comprende, come secondo il diritto anteriore, anche i dati concernenti persone giu- ridiche (cfr. art. 3 lett. a e b vLPD). Si vuole così che gli organi federali possano continuare a trattare e comunicare dati concernenti persone giuridiche così come potevano farlo finora sotto il titolo di «dati personali». In particolare possono conti- nuare a trattare e comunicare dati concernenti persone giuridiche se una base legale li autorizza a trattare e comunicare dati personali.
• Concretizzazione del diritto all’autodeterminazione informativa secondo l’articolo 13 capoverso 2 Cost.: i diritti che la Costituzione accorda alle persone giuridiche i cui dati sono sottoposti a trattamento sono disciplinati espressamente negli articoli 57t– 57w AP-LOGA, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di cancellazione. Le di- sposizioni si orientano ai diritti delle persone fisiche in materia di protezione dei dati conformemente agli articoli 25 e seguenti nonché 41 e seguenti LPD. Il rapporto con il diritto procedurale federale è disciplinato all’articolo 57x AP-LOGA.
• Uniformazione delle esigenze riguardo alle basi legali (settoriali) per il trattamento e la comunicazione di dati da parte di organi federali: le esigenze riguardo all’elabora- zione delle basi legali per il trattamento e la comunicazione di dati concernenti per- sone giuridiche vanno impostate in modo per quanto possibile parallelo agli arti- coli 34 e seguenti LPD ai fini dell’uniformità e della certezza del diritto. In particolare non vanno previste prescrizioni più severe di quelle vigenti per il trattamento e la comunicazione di dati personali. A tal scopo sono necessari adeguamenti degli arti- coli 57r e 57s LOGA. L’articolo 57r AP-LOGA non è più inteso come base diretta per