Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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il trattamento di dati concernenti persone giuridiche (in merito alla situazione giuri-

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bensì sarà di nuovo applicabile – conformemente all’articolo 34 LPD che riguarda il trattamento di dati personali da parte di organi federali – il principio dell’autorizza- zione speciale. Come quello dei dati di persone fisiche, il trattamento dei dati con- cernenti persone giuridiche non esige sempre una base legale formale. A determi- nate condizioni, per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione è addirittura sufficiente una disposizione in un’ordinanza. Ana- logamente alla LPD sono inoltre previste tre disposizioni speciali per il trattamento automatizzato di dati nell’ambito di sistemi pilota, l’offerta di documenti all’Archivio federale e il trattamento di dati personali per scopi impersonali (cfr. i nuovi art. 57rbis, 57squater e 57squinquies AP-LOGA).

• Trattamento da parte di un responsabile: l’articolo 57sterAP-LOGA, infine, disciplina i casi in cui un organo federale affida il trattamento di dati concernenti persone giu- ridiche a un responsabile del trattamento. Anche questa disposizione si orienta am- piamente alle prescrizioni applicabili ai dati personali (cfr. art. 9 LPD).

2.1.2 Modifica di altre leggi federali (Allegato)

Le disposizioni della LOGA relative al trattamento di dati concernenti persone giuridiche costituiscono una normativa trasversale. Le modifiche effettuate nella LOGA devono dunque essere trasposte anche nelle disposizioni in materia di protezione dei dati con- tenute nelle leggi speciali. Si tratta principalmente di modificare o integrare i rinvii nelle leggi speciali.

Si rinuncia per contro ad armonizzare le disposizioni settoriali in materia di protezione dei dati in quanto ciò andrebbe al di là della necessità di legiferare innanzi illustrata e non sarebbe, nel quadro del presente progetto, efficiente né materialmente né tempo- ralmente (cfr. cap. 1.2).

2.2 Attuazione

Le disposizioni esecutive per attuare le modifiche della LOGA saranno elaborate a li- vello di ordinanza – presumibilmente nell’ordinanza del 25 novembre 199832 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) – e concerneranno in parti- colare l’affidamento a un responsabile del trattamento e il diritto d’accesso (cfr. art. 57stercpv. 2 e 57v cpv. 6 AP-LOGA nonché i pertinenti commenti).

32 RS 172.010.1