Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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virtù dell’articolo 57sbisAP-LOGA può pure trattarsi di una base legale per il trattamento di dati personali. Un intervento legislativo può essere necessario se dopo la revisione totale della LPD le basi legali per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche sono state o saranno adeguate nelle leggi speciali, cosicché il trattamento di dati con- cernenti persone giuridiche si fonda direttamente sul vigente articolo 57r capoverso 1 LOGA. Se necessario, in simili casi occorre emanare una nuova base legale per il (fu- turo) trattamento di dati concernenti persone giuridiche.

Capoverso 2: la definizione dei dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione attualmente fornita nell’articolo 57r capoverso 2 LOGA è ora prevista in una disposizione a sé stante, l’articolo 57qbisAP-LOGA (cfr. in merito i commenti all’arti- colo 57qbisAP-LOGA). Il nuovo articolo 57r capoverso 2 AP-LOGA si orienta all’arti- colo 34 capoverso 2 LPD e stabilisce che gli organi federali possono trattare dati con- cernenti persone giuridiche degni di particolare protezione soltanto se lo prevede una legge in senso formale. Diversamente dall’articolo 34 LPD, l’AP-LOGA rinuncia a fis- sare i casi disciplinati nell’articolo 34 capoverso 2 lettere b e c LPD. Per effettuare pro- filazioni, in virtù dell’articolo 57sbisAP-LOGA gli organi federali possono fondarsi sulla base legale concernente la profilazione di dati personali, se si tratta di dati concernenti persone giuridiche. In virtù dell’articolo 57sbisAP-LOGA è fatto salvo il caso in cui il pertinente atto normativo speciale disciplina separatamente il trattamento di dati con- cernenti persone giuridiche. In mancanza di una base legale per la profilazione di dati personali, per la profilazione di dati concernenti persone giuridiche occorre una base legale a livello di ordinanza.

Capoverso 3: analogamente all’articolo 34 capoverso 3 LPD, l’articolo 57r capoverso 3 AP-LOGA stabilisce che, a determinate condizioni, per trattare dati concernenti per- sone giuridiche degni di particolare protezione è sufficiente una base legale figurante in una legge in senso materiale. Le condizioni di cui alle lettere a e b corrispondono a quelle di cui all’articolo 34 capoverso 3 lettere a e b LPD, per cui non è necessaria una base legale in una legge in senso formale se il trattamento è indispensabile per l’adem- pimento di un compito stabilito in una legge in senso formale (lett. a) e se lo scopo del trattamento non comporta rischi particolari per i diritti fondamentali della persona giuri- dica interessata (lett. b). In tal modo, al trattamento di dati concernenti persone giuridi- che degni di particolare protezione sono applicabili le medesime agevolazioni che val- gono per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione. Si è rinunciato a menzionare la profilazione poiché, per quanto riguarda i dati concernenti persone giuridiche, secondo l’articolo 57r capoverso 2 AP-LOGA (e contrario) non occorre una base legale in una legge in senso formale.

Capoverso 4: l’articolo 57r capoverso 4 AP-LOGA disciplina, analogamente all’arti- colo 34 capoverso 4 LPD, i casi in cui gli organi federali possono eccezionalmente trat- tare dati personali concernenti persone giuridiche anche senza base legale, in deroga all’articolo 57r capoversi 1-3 AP-LOGA. Le eccezioni elencate corrispondono a quelle di cui all’articolo 34 capoverso 4 lettere a–c LPD. Il trattamento di dati concernenti per- sone giuridiche (inclusi quelli degni di particolare protezione) è quindi ammesso senza base legale (ossia senza fondarsi direttamente sull’art. 57r cpv. 1 LOGA o senza auto- rizzazione in una norma speciale) se: