Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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3 Commenti ai singoli articoli

3.1 Commenti alle modifiche della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Art. 20 cpv. 2

La disposizione subisce una modifica meramente redazionale volta a introdurre l’acro- nimo PA, che viene poi riutilizzato nell’articolo 57v capoverso 6 AP-LOGA.

Art. 57hbiscpv. 1, frase introduttiva, 2, 3 e 4

Il rinvio all’articolo 57r capoverso 2 LOGA viene aggiornato poiché i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono ora definiti all’articolo 57qbisAP-LOGA.

Art. 57j cpv. 2

Il rinvio all’articolo 57r capoverso 2 LOGA viene aggiornato poiché i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione sono ora definiti all’articolo 57qbisAP-LOGA.

Art. 57qbisDati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione

Per motivi di sistematica, i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare pro- tezione non sono più definiti nella disposizione sul trattamento di dati concernenti per- sone giuridiche secondo l’articolo 57r AP-LOGA, bensì in una disposizione a sé stante all’inizio della sezione relativa alla protezione dei dati concernenti persone giuridiche.

L’articolo 57qbisAP-LOGA elenca in modo esaustivo le categorie di dati concernenti persone giuridiche che, per essere trattati e comunicati, devono in parte rispettare re- quisiti legali più severi che i dati «ordinari» concernenti persone giuridiche (v. in parti- colare gli art. 57r cpv. 2 AP-LOGA e 57s cpv. 2 LOGA). Il presente progetto rielabora questo catalogo dei dati concernenti persone giuridiche che sono degni di particolare protezione non solo dal punto di vista della sistematica ma anche del contenuto e lo allinea nella misura del possibile alla definizione legale dei dati personali degni di par- ticolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c LPD. La disposizione residuale prevista all’articolo 57sbisAP-LOGA relativa alle basi legali settoriali esige infatti la massima possibile coerenza tra le definizioni della LPD e della LOGA (cfr. i commenti all’art. 57sbisAP-LOGA). Tutte le categorie di dati personali degni di particolare prote- zione secondo l’articolo 5 lettera c LPD che possono essere applicate alle persone giu- ridiche o che non presuppongono la qualità di persona fisica (cfr. art. 53 CC), devono pertanto essere contenute anche nel catalogo di cui all’articolo 57qbiscapoverso 2 AP-LOGA. Per contro non vengono riprese le categorie specificamente attagliate alle per- sone fisiche o quelle con poca importanza pratica per le persone giuridiche. Tali cate- gorie includono i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali (art. 5 lett. c n. 1 LPD), i dati concernenti la salute, la sfera intima o l’apparte- nenza a una razza o un’etnia (art. 5 lett. c n. 2 LPD), i dati genetici (art. 5 lett. c n. 3 LPD), i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica (art. 5 lett. c