Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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n. 4 LPD) e i dati concernenti le misure d’assistenza sociale (art. 5 lett. c n. 6 LPD). In considerazione di quanto precede, tra le categorie di dati di cui all’articolo 5 lettera c LPD per le persone giuridiche soltanto i «dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali» sono considerati degni di particolare protezione.
Per contro, i dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione, finora men- zionati nell’articolo 57r capoverso 2 lettera b LOGA, vengono ora stralciati dal catalogo dei dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione, il che corri- sponde alla situazione giuridica vigente prima dell’entrata in vigore della LPD il 1° set- tembre 2023. Per gli organi federali ciò significa che il trattamento e la comunicazione di tali dati è retta dalle disposizioni applicabili ai dati «ordinari» concernenti persone giuridiche. Questo ritorno alla precedente situazione giuridica è giustificato anche per- ché i dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione sono protetti in primo luogo dalle disposizioni delle leggi speciali sugli obblighi di serbare il segreto o di di- screzione (p. es. art. 62 della legge del 15 dicembre 200033 sugli agenti terapeutici, concernente la confidenzialità dei dati) e non dalla protezione generale dei dati e della personalità. Inoltre, considerando l’assenza di un’analoga protezione per le persone fisiche, una protezione particolare dei segreti professionali, d’affari o di fabbricazione per persone giuridiche genererebbe un’asimmetria che privilegerebbe immotivata- mente queste ultime rispetto a quelle fisiche (p. es. gli imprenditori individuali).
Art. 57r Trattamento di dati concernenti persone giuridiche
Affinché le prescrizioni applicabili al trattamento di dati concernenti persone giuridiche siano paragonabili, sotto il profilo dell’esigenza di una base legale, a quelle vigenti per il trattamento di dati personali, l’articolo 57r capoverso 1 LOGA è stato rielaborato e integrato con i capoversi 2, 3 e 4. L’articolo 57r AP-LOGA costituisce in buona misura una disposizione parallela all’articolo 34 LPD.
Capoverso 1: la disposizione stabilisce che gli organi federali possono trattare dati con- cernenti persone giuridiche soltanto se lo prevede una base legale. Costituisce una disposizione parallela all’articolo 34 capoverso 1 LPD. Mantenere la (vigente) base le- gale direttamente applicabile nell’articolo 57r capoverso 1 LOGA genererebbe, in com- binazione con il nuovo articolo 57sbisAP-LOGA un potenziale conflitto normativo: per il trattamento di dati concernenti persone giuridiche gli organi federali potrebbero fon- darsi da un lato sull’articolo 57r capoverso 1 LOGA e sull’altro sulla base legale di atti normativi speciali sul trattamento di dati personali applicabili in virtù dell’articolo 57sbis AP-LOGA anche ai dati concernenti persone giuridiche. Al fine di impedire simili conflitti normativi, l’articolo 57r capoverso 1 AP-LOGA non costituisce più una base legale di- rettamente applicabile bensì richiede – analogamente all’articolo 57s LOGA per la co- municazione di dati concernenti persone giuridiche – una base legale nel diritto setto- riale specifico. Ciò significa che in futuro gli organi federali non potranno più fondarsi sull’articolo 57r capoverso 1 LOGA per legittimare il trattamento di dati concernenti per- sone giuridiche, bensì dovranno disporre in linea di massima di una base legale in un atto normativo speciale, così com’era il caso prima della revisione totale della LPD. In
33 RS 812.21