Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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• il Consiglio federale ha autorizzato il trattamento poiché i diritti delle persone giuridi- che interessate non sono pregiudicati (lett. a);

• la persona giuridica interessata ha dato, nel caso specifico, il suo consenso al trat- tamento oppure ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è oppo- sta espressamente al trattamento (lett. b); o

• il trattamento è necessario per proteggere la vita o l’integrità fisica di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona giuridica interessata entro un termine ragionevole (lett. c).

La deroga di cui all’articolo 57r capoverso 4 lettera a AP-LOGA è stata leggermente adeguata dal punto di vista linguistico rispetto all’articolo 34 capoverso 4 lettera a LPD al fine di chiarire che la valutazione del pregiudizio dei diritti delle persone giuridiche interessate è effettuata in base a criteri oggettivi.

Art. 57rbisTrattamento automatizzato di dati nell’ambito di sistemi pilota

L’articolo 57rbisAP-LOGA abilita il Consiglio federale ad autorizzare per un periodo li- mitato sistemi pilota che trattano dati concernenti persone giuridiche degni di partico- lare protezione, fondandosi soltanto su un’ordinanza (e non su una legge in senso for- male, come sarebbe in effetti necessario per questo tipo di dati secondo l’art. 57r cpv. 2 AP-LOGA) (cfr. art. 57rbiscpv. 1 e 3 AP-LOGA). Questa disposizione introduce un di- sciplinamento analogo a quello dell’articolo 35 LPD e degli articoli 32-35 OPD che mira ad agevolare i progetti di digitalizzazione senza violare i principi dello Stato di diritto34. Diversamente dalla procedura prevista nella LPD e nella OPD per i sistemi pilota, l’ar- ticolo 57rbisAP-LOGA non prevede il coinvolgimento dell’IFPDT, che non è competente per la vigilanza nel settore del trattamento di dati concernenti persone giuridiche (cfr. in merito i commenti all’art. 57sbiscpv. 2 lett. b AP-LOGA).

L’articolo 57rbiscapoverso 1 AP-LOGA menziona le condizioni che i sistemi pilota de- vono soddisfare per essere autorizzati. Analogamente all’articolo 35 capoverso 1 LPD, i compiti che richiedono il trattamento devono essere disciplinati in una legge in senso formale già in vigore (lett. a), devono essere prese misure sufficienti per ridurre al mi- nimo l’ingerenza nei diritti fondamentali della persona giuridica interessata (lett. b) e per l’attuazione pratica del trattamento è imprescindibile una fase sperimentale prima dell’entrata in vigore della legge formale, in particolare per ragioni tecniche (lett. c). Infine il sistema pilota deve essere imprescindibile per motivi tecnici che sono elencati all’articolo 57rbiscapoverso 2 AP-LOGA e corrispondono all’articolo 32 OPD.

Secondo l’articolo 57rbiscapoverso 4 AP-LOGA, il sistema pilota deve essere valutato al più tardi entro due anni. L’organo federale competente deve presentare al Consiglio federale un rapporto di valutazione in cui propone la continuazione o l’interruzione del sistema pilota che può durare al massimo cinque anni. Se entro questo termine non è

34 SANDRA HUSI, OK DSG, Art. 35 N 2 segg. (versione del 19.08.2023) sul trattamento di dati personali nell’ambito di sistemi pilota.