Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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menre alla lettera b l’espressione «des prescriptions particulières» è sostituita con «une disposition particulière». Si tratta di modifiche meramente redazionali.

Art. 57sbisRapporto con la protezione dei dati concernenti persone giuridiche in atti normativi speciali

Capoverso 1 (principio): secondo l’articolo 57sbiscapoverso 1 AP-LOGA, se un atto normativo speciale contiene disposizioni sulla protezione dei dati personali ma non sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche, le disposizioni relative alla pro- tezione dei dati personali si applicano anche ai dati concernenti persone giuridiche. L’articolo 57sbiscapoverso 1 AP-LOGA corrisponde dal punto di vista del contenuto all’attuale disposizione transitoria dell’articolo 71 LPD senza però un termine tempo- rale.

Si riferisce a tutte le disposizioni relative alla protezione di dati personali contenute in atti normativi speciali (sia leggi sia ordinanze), salvo che tali atti contengano già dispo- sizioni relative alla protezione di dati concernenti persone giuridiche. Dopo la revisione totale del diritto in materia di protezione dei dati, alcune disposizioni di diritto speciale sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche sono state modificate sia in leggi sia in ordinanze,37 al fine di distinguere esplicitamente tra dati personali e dati concernenti persone giuridiche. Non deve necessariamente trattarsi di disposizioni che contengono l’espressione «dati concernenti persone giuridiche», bensì possono disci- plinare direttamente le pertinenti categorie di dati. L’ordinanza del 16 ottobre 202438 sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile, ad esempio, contiene una disposizione sui «dati concernenti gli istituti d’impiego» (art. 1 lett. d) senza fare riferimento ai «dati concernenti persone giuridiche». Se un atto nor- mativo speciale comprende già disposizioni relative alla protezione di dati concernenti persone giuridiche, non è più necessario applicare le disposizioni relative alla prote- zione dei dati personali ai dati concernenti persone giuridiche. Gli atti normativi speciali con tali disposizioni sono pertanto stati esclusi dal principio dell’applicazione ai dati concernenti persone giuridiche.

L’espressione «atto normativo speciale» chiarisce anche che la disposizione non si riferisce alla LPD e alle sue ordinanze, il che significa che l’articolo 57sbiscapoverso 1 AP-LOGA non determina l’applicazione della LPD e delle sue ordinanze ai dati concer- nenti persone giuridiche. Con l’entrata in vigore della revisione totale della LPD, la pro-

37Il messaggio LPD 2017 (cfr. FF 2017 5939, 6093) e il rapporto esplicativo del 31 ago. 2022 relativo all’ordi- nanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (cap. 7.2.; consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Protezione dei dati > Nuovo diritto in materia di protezione dei dati > 1. Cos’è stato fatto fi- nora? > 2022 – Adozione delle nuove ordinanze (OPDa e OCPD) > Rapporto esplicativo OPDa) contengono un elenco degli atti normativi adeguati nel quadro della revisione totale del diritto in materia di protezione dei dati.

38 RS 824.095