Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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tezione dei dati concernenti persone giuridiche è stata esclusa dal campo d’applica- zione della LPD e delle sue ordinanze (cfr. 1.1.1), fatto che la presente revisione della LOGA non intende modificare.
Analogamente all’articolo 71 LPD, l’articolo 57sbiscapoverso 1 AP-LOGA concerne tutte le disposizioni che disciplinano la protezione di dati personali da parte di organi federali. Si riferisce in primo luogo a tutte le basi legali che autorizzano il trattamento e la comu- nicazione di dati personali e mira a permettere agli organi federali di continuare a trattare e comunicare dati concernenti persone giuridiche come avviene finora sotto il titolo di «dati personali». Se ad esempio un organo federale è abilitato a comunicare dati per- sonali in virtù di una base legale, l’articolo 57sbiscapoverso 1 AP-LOGA lo autorizza a comunicare anche dati concernenti persone giuridiche. Questo articolo non si limita però alle disposizioni che autorizzano l’organo federale a trattare o comunicare dati personali, ma contempla tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati che disciplinano il trattamento di dati personali. Possono esservi inclusi obblighi d’informazione nell’ambito della raccolta di dati (p. es. art. 95 del Codice di procedura penale39 o art. 18a della legge del 22 marzo 197440 sul diritto penale amministrativo) o eccezioni al principio della trasparenza per documenti che contengono dati personali (v. p. es. art. 24e cpv. 2 della legge del 23 giugno 200641 sugli impianti a fune o art. 52a cpv. 2 della legge del 20 marzo 200942 sul trasporto di viaggiatori). Se invece di «dati personali» si parla in generale di «protezione dei dati» o di «disposizioni sulla protezione dei dati», oltre alle disposizioni della LPD s’intendono comunque anche quelle della LOGA (v. p. es. art. 8 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 201143 sulla promozione e sul coordina- mento del settore universitario svizzero o art. 16b cpv. 2 della legge federale del 20 di- cembre 195744 sulle ferrovie). La protezione dei dati concernenti persone giuridiche nel diritto settoriale continua dunque – fatte salve normative separate relative alla prote- zione di dati concernenti persone giuridiche nel diritto speciale – come prima della revi- sione totale della LPD.
L’articolo 57sbiscapoverso 1 AP-LOGA si riferisce unicamente a disposizioni che disci- plinano il rapporto tra privati e organi federali. In particolare, l’articolo 57squinquiescapo- verso 1 non si applica alle disposizioni penali che non si rivolgono a organi federali (come p. es. art. 179noviesCP o art. 31 cpv. 2 della legge federale del 23 dicembre
39RS 312.0
40RS 313.0
41RS 743.01
42RS 745.1
43RS 414.20