Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

201145 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni). Queste disposizioni conti- nuano dunque a riguardare unicamente i dati di persone fisiche.

Capoverso 2 (eccezioni): al capoverso 2 la portata dell’articolo 57sbiscapoverso 1 LOGA è limitata da due punti di vista:

Conformemente alla lettera a, l’articolo 57sbiscapoverso 1 AP-LOGA non si applica alle disposizioni del diritto speciale che riguardano il livello di protezione adeguato per la comunicazione di dati all’estero. Se tali disposizioni fossero applicabili a dati concer- nenti persone giuridiche, gli organi federali dovrebbero sempre assicurarsi, in occa- sione del trasferimento di dati, che all’estero il livello di protezione dei dati sia adeguato non solo per i dati delle persone fisiche ma anche per quelli concernenti le persone giuridiche. Numerosi ordinamenti giuridici esteri, tra i quali la maggior parte di quelli degli Stati dell’UE, non prevedono però una protezione dei dati concernenti persone giuridiche. Per questi dati gli organi federali dovrebbero dunque esigere o negoziare garanzie di protezione specifiche, il che ostacolerebbe inutilmente il traffico di dati tran- sfrontaliero. Le disposizioni di leggi speciali che esigono un livello di protezione ade- guato per la comunicazione di dati all’estero sono tipicamente disposizioni che rinviano agli articoli 16 e 17 LPD (p. es. art. 107a cpv. 5 della legge del 21 dicembre 194846 sulla navigazione aerea, art. 100 cpv. 3 lett. b della legge militare del 3 febbraio 199547 o art. 25 cpv. 4 della legge del 17 giugno 201148 sulla promozione dello sport). Si tratta pure di disposizioni di leggi speciali che disciplinano le esigenze poste alla comunica- zione di dati all’estero (p. es. art. 11f dell’Assistenza in materia penale del 20 marzo 198149, art. 349c segg. CP o art. 61 cpv. 2 della legge federale del 25 settembre 201550 sulle attività informative). In entrambi i casi, l’articolo 57sbiscapoverso 2 lettera a AP-LOGA garantisce che le prescrizioni di leggi speciali si si applichino soltanto al livello di protezione adeguato dei dati personali.

Va considerato che l’articolo 57sbiscapoverso 2 lettera a AP-LOGA contempla unica- mente disposizioni di diritto speciale che riguardano la protezione adeguata per la co- municazione all’estero. Altre prescrizioni che sottopongono la comunicazione all’estero a esigenze più elevate (p. es. nel settore dell’assistenza giudiziaria) continuano a es- sere applicabili a dati personali e a dati concernenti persone giuridiche.

L’articolo 57sbiscapoverso 1 AP-LOGA non intende attribuire all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) nuove competenze di vigilanza sul

45 RS 312.2

46 RS 748.0

47 RS 510.10

48 RS 415.0

49 RS 351.1

50 RS 121