Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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L’articolo 57sterAP-LOGA disciplina il rapporto tra l’organo federale titolare del tratta- mento e il responsabile armonizzandolo ampiamente con l’articolo 9 LPD.

Capoverso 1: analogamente a quanto previsto per l’affidamento del trattamento di dati personali (art. 9 cpv. 1 LPD), gli organi federali possono affidare il trattamento di dati concernenti persone giuridiche a un responsabile del trattamento per contratto o per legge (art. 57stercpv. 1, frase introduttiva AP-LOGA), a condizione che, da un lato, il responsabile effettui soltanto i trattamenti che l’organo federale titolare del trattamento avrebbe il dritto di effettuare (lett. a) e, dall’altro, che nessun obbligo legale o contrat- tuale di serbare il segreto lo vieti (lett. b). Il responsabile del trattamento deve in parti- colare osservare le prescrizioni settoriali applicabili al trattamento di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. L’articolo 57stercapoverso 1 AP-LOGA non ha però per conseguenza che le disposizioni della LPD si applichino anche ai dati concernenti persone giuridiche. Per questo motivo si rinuncia pure alla ripresa dell’ar- ticolo 9 capoverso 2 LPD. Le disposizioni in materia di sicurezza dei dati della LPD e dell’ordinanza del 31 agosto 202257 sulla protezione dei dati (OPDa) si applicano dun- que soltanto ai dati personali e non ai dati concernenti persone giuridiche58.

L’articolo 57stercapoversi 2 e 3 AP-LOGA sull’autorizzazione del trasferimento del trat- tamento a terzi e sui motivi giustificativi del responsabile del trattamento corrispondono all’articolo 9 capoversi 3 e 4 LPD. In merito alla forma dell’autorizzazione di un trasfe- rimento del trattamento a terzi si pongono diverse questioni di attuazione che saranno precisate a livello di ordinanza orientandosi all’articolo 7 OPDa.

Art. 57quaterOfferta di documenti all’Archivio federale

Per l’archiviazione di dati concernenti persone giuridiche devono valere le medesime condizioni che per l’archiviazione di dati personali. A tal scopo, con l’articolo 57squater AP-LOGA è creata una disposizione analoga all’articolo 38 LPD, secondo cui gli organi federali offrono all’Archivio federale i dati concernenti persone giuridiche di cui non ne- cessitano più in modo permanente (cpv. 1). Gli organi federali devono distruggere i dati che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, salvo che siano resi anonimi o conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona giuridica interessata (cpv. 2).

57 RS 235.11

58 La sicurezza dei dati concernenti persone giuridiche è però garantita fino a un certo punto dalla legge del

18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128) con le pertinenti ordinanze, come p. es. l’ordinanza dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn; RS 128.1). Pur non mirando direttamente a proteggere i dati concernenti persone giuridiche, questi atti normativi possono contribuire indirettamente alla loro sicurezza tramite le misure previste (p. es. la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità delle informazioni secondo l’art. 6 LSIn), in particolare nel caso in cui dati concernenti persone giuridiche sono contenuti in documenti per i quali sono previste misure di protezione.