Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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trattamento di dati concernenti persone giuridiche. L’articolo 57sbiscapoverso 2 lettera b AP-LOGA prevede pertanto che le disposizioni di diritto speciale che riguardano la vigi- lanza dell’IFPDT siano applicabili unicamente ai dati concernenti persone giuridiche. Si tratta ad esempio di disposizioni relative alla vigilanza sul trattamento di dati nel quadro della cooperazione Schengen/Dublino (p. es. art. 111g della legge del 16 dicembre 200551 sugli stranieri e la loro integrazione o art. 102d della legge del 26 giugno 199852 sull’asilo) oppure all’informazione dell’IFPDT nel quadro della comunicazione di dati all’estero (p. es. art.349c cpv. 5 CP), nonché disposizioni che prevedono che la persona interessata può far verificare all’IFPDT il differimento di un’informazione (p. es. art. 63 cpv. 3 in combinato disposto con art. 64 LAIn53).
Capoverso 3 (delega legislativa): per il settore della sicurezza dei dati l’articolo 57sbis capoverso 3 AP-LOGA prevede che il Consiglio federale disciplini l’applicabilità delle disposizioni relative alla sicurezza dei dati personali ai dati concernenti persone giuri- diche. Ciò è connesso al fatto che diverse ordinanze settoriali concretizzano le esi- genze in materia di sicurezza dei dati. Le disposizioni generali sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche negli articoli 57r e seguenti LOGA non disciplinano però in alcun modo la sicurezza dei dati54. Affinché le disposizioni di diritto speciale sulla sicurezza dei dati non possano essere senz’altro applicate ai dati concernenti persone giuridiche in virtù dell’articolo 57sbiscapoverso 1 LOGA, il Consiglio federale è abilitato a disciplinare la loro applicabilità ai dati concernenti persone giuridiche. Dato che le disposizioni speciali sulla sicurezza dei dati sono di norma contenute in ordinanze, an- che la pertinente disposizione derogatoria trasversale va prevista in un‘ordinanza.
Art. 57sterTrattamento da parte di un responsabile
La presente disposizione consente agli organi federali di trasmettere, a determinate condizioni, i dati concernenti persone giuridiche a un responsabile e di farli trattare da quest’ultimo. L’affidamento del trattamento a un responsabile va distinto dalla comuni- cazione dei dati a un terzo. Non costituisce una comunicazione di dati ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati dato che l’organo federale titolare del trattamento man- tiene il dominio sui dati55.
Finora una disposizione sull’affidamento del trattamento a un responsabile mancava nella LOGA, sebbene si tratti di una procedura sovente impiegata nella prassi. In nu- merosi casi la conservazione di dati in un cloud va ad esempio qualificata in tal modo56.
51 RS 142.20
52 RS 142.31
53 RS 121
54 Cfr. la nota a piè di pagina 59
55 BRUNO BAERISWYL, SHK DSG, Art. 9 N 10 sull’affidamento del trattamento di dati personali a un responsabile.
56 Messaggio LPD 2017, FF 2017 5939, 6022