Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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informazioni. La persona giuridica deve ricevere tutte le informazioni che sono neces- sarie a garantire un trattamento dei dati trasparente e che le permettono di esercitare altri rimedi giuridici. L’elenco delle indicazioni minime di cui all’articolo 57t capoverso 2 lettere a – f AP-LOGA corrisponde per lo più al catalogo di cui all’articolo 25 capo- verso 2 lettere a – g LPD. Diversamente che nell’articolo 25 capoverso 2 lettera d LPD, secondo l’articolo 57t capoverso 2 lettera d AP-LOGA non è sufficiente indicare i criteri per stabilire la durata di conservazione dei dati, occorre invece comunicare la durata stessa. Inoltre, per quanto riguarda le persone giuridiche, l’informazione sull’eventuale esistenza di una decisione individuale automatizzata e sulla logica su cui si fonda la decisione (art. 25 cpv. 2 lett. f LPS), non è ripresa nell’articolo 57t capoverso 2 AP- LOGA. Gli articoli 57r e seguenti LOGA non contengono al momento alcuna disposi- zione sugli obblighi degli organi federali e i diritti delle persone giuridiche interessate in caso di decisioni individuali automatizzate. Infine, diversamente dall’articolo 25 capo- verso 2 lettera g in combinato disposto con l’articolo 19 capoverso 4 LPD, l’articolo 57t capoverso 2 lettera f AP-LOGA non esige, nel caso di una comunicazione all’estero, informazioni su eventuali misure di protezione o eccezioni.

I capoversi 3, 5 e 6 dell’articolo 57t AP-LOGA riguardano diverse modalità della forni- tura di informazioni. Il capoverso 6 autorizza il Consiglio federale a disciplinare altri dettagli, in particolare le eccezioni alla gratuità del diritto d’accesso (cfr. anche cap. Fe-

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Art. 57u Restrizione del diritto d’accesso

Il diritto d’accesso delle persone giuridiche non è assoluto. L’articolo 57u LOGA disci- plina le restrizioni del diritto d’accesso in modo per lo più analogo all’articolo 26 LPD. Oltre a disposizioni legali sull’obbligo di mantenere il segreto (art. 57u cpv. 1 lett. a AP-LOGA, in cui – diversamente che nell’art. 26 cpv. 1 lett. a LPD – non si fa espressa- mente riferimento ai segreti professionali in quanto mancano di rilevanza pratica), alla fornitura di informazioni possono essere contrapposti anche interessi preponderanti pubblici (art. 57u cpv. 2 AP-LOGA) o privati (art. 57u cpv. 1 lett. b AP-LOGA). L’infor- mazione può inoltre essere rifiutata, limitata o differita se la domanda d’accesso è ma- nifestamente infondata, segnatamente se persegue uno scopo contrario alla protezione dei dati o è manifestamente querulosa (art. 57u cpv. 1 lett. c AP-LOGA). In tal modo si intende impedire domande d’accesso abusive62. Non sono ripresi i motivi di restrizione di cui all’articolo 26 capoverso 2 lettera a e capoverso 3 LPD, in quanto non sono ade- guati agli organi federali ma ai privati in veste di titolari del trattamento di dati.

L’organo federale deve indicare il motivo per cui rifiuta, limita o differisce l’informazione (art. 57u cpv. 3 AP-LOGA). La restrizione del diritto d’accesso è pronunciata sotto forma di decisione impugnabile (art. 5 PA) nel rispetto delle condizioni del diritto della procedura amministrativa63.

62 MARTIN STEIGER, OK DSG, Art. 26 N 13 (versione del 28.08.2023).

63 SANDRA HUSI, SHK DSG, Art. 26 N 38.