Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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3.2.17 Legge del 4 ottobre 199184 sui PF

Art. 36a cpv. 1, primo periodo

L’espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati de- gni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Art. 36b cpv. 1 e 5, secondo periodo

L’espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati de- gni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Art. 36c

Nel capoverso 1 l’espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sosti- tuita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di par- ticolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Il capoverso 2 è integrato con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell’AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali.

Art. 36f

Nel capoverso 1 l’espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sosti- tuita con «dati degni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di par- ticolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica concerne soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.

Il rinvio alla LPD nell’articolo 36f capoverso 2 è adeguato riprendendo l’acronimo intro- dotto all’articolo 36c capoverso 2. La disposizione è inoltre integrata con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell’AP-LOGA sulla protezione dei dati concernenti persone giu- ridiche da parte di organi federali.

84 RS 414.110