Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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3.2.20 Legge federale del 3 ottobre 200888 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 3
La legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM) distingue già oggi tra dati di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche, cosicché l’articolo 57sbisAP-LOGA non è applicabile (cfr. i pertinenti com- menti al cap. 3.1). In considerazione di quanto precede occorre adeguare la terminolo- gia: all’articolo 1 capoverso 1 LSIM, l’espressione «il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche» è sostituita con «il trattamento di dati personali e concer- nenti persone giuridiche» poiché dall’entrata in vigore della LPD, con il termine di dati personali s’intendono unicamente i dati di persone fisiche. L’espressione «dati perso- nali degni di particolare protezione» è inoltre sostituita con «dati degni di particolare protezione», affinché si riferisca a dati degni di particolare protezione sia di persone fisiche che di persone giuridiche. La distinzione esplicita tra dati di persone fisiche e dati concernenti persone giuridiche rende necessari adeguamenti terminologici in tutto l’atto normativo.
L’articolo 1 capoverso 3 LSIM è integrato con un rinvio alle pertinenti disposizioni dell’AP-LOGA sulla protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di or- gani federali. La disposizione è inoltre adeguata leggermente dal punto di vista reda- zionale.
Art. 2a cpv. 1 lett. b e c
Come all’articolo 1 capoverso 1 LSIM, anche all’articolo 2a capoverso 1 lettere b e c LSIM l’espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati degni di particolare protezione», affinché si riferisca a dati degni di particolare protezione sia di persone fisiche che di persone giuridiche. Questa modifica concerne unicamente le versioni italiana e tedesca della legge.
Art. 6 lett. b
La disposizione è integrata con un rinvio alla LOGA.
Art. 186 cpv. 1 lett. b e cpv. 3
All’articolo 186 capoverso 1 lettera b LSIM il termine «dati personali» è sostituito con «dati» affinché la disposizione sia applicabile anche ai dati concernenti persone giuri- diche. Questa modifica concerne unicamente le versioni italiana e tedesca della legge. L’articolo 186 capoverso 3 LSIM è inoltre integrato con un rinvio alla LOGA.
88 RS 510.91