Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine

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3.2.18 Legge del 9 ottobre 199285 sulla statistica federale

Art. 7 cpv. 2, secondo periodo

Da un lato, l’articolo 7 capoverso 2, secondo periodo, è adeguato introducendo l’acro- nimo LPD, poi riutilizzato all’articolo 10 capoverso 5. Dall’altro stabilisce – analoga- mente alle regole applicabili ai dati personali – che i dati concernenti persone giuridiche ripresi dalle banche dati dei Cantoni e dei Comuni e sottostanti a un obbligo legale del segreto sancito dalla legge non possono essere comunicati conformemente all’arti- colo 57squinquiesAP-LOGA sul trattamento di dati per scopi impersonali.

Art. 10 cpv. 5, secondo periodo

La disposizione è adeguata riprendendo l’acronimo LPD, introdotto all’articolo 7. Si tratta di una modifica meramente redazionale. La disposizione è inoltre integrata con un rinvio all’articolo 57squinquiesAP-LOGA sul trattamento di dati per scopi impersonali.

Art. 16 cpv. 1, secondo periodo

La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni della LOGA sul trattamento di dati concernenti persone giuridiche per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.

3.2.19 Legge del 5 ottobre 200786 sulla geoinformazione

Art. 11 cpv. 1, primo periodo

La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni dell’AP-LOGA sulla prote- zione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. La sua formu- lazione è inoltre adeguata sostituendo l’espressione «tutti i geodati di base» con «i geodati di base», al fine di chiarire che rispettivamente la LPD e la LOGA si applicano al trattamento di geodati di base contenenti dati personali e dati concernenti persone giuridiche. Al fine di uniformare le disposizioni del diritto federale applicabili ai geodati di base, le pertinenti disposizioni della LPD e della LOGA si applicano a prescindere da chi sia competente per il trattamento (amministrazione federale, cantonale o comu- nale oppure un attore privato che opera su incarico dell’autorità)87.

85 RS 431.01

86 RS 510.62

87 Cfr. FF 2017 5939, 6119.