Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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3.2.28 Legge federale del 20 dicembre 195796 sulle ferrovie
Art. 90 cpv. 2, terzo periodo
Nella versione italiana è aggiunto l’acronimo LOGA.
Art. 16a cpv. 1, primo periodo
L’articolo 16a capoverso 1, primo periodo della legge sulle ferrovie (Lferr) è integrato con un rinvio alle disposizioni dell’AP-LOGA sulla protezione di dati concernenti per- sone giuridiche da parte di organi federali. Non è necessario adeguare anche l’arti- colo 16b capoverso 2 Lferr in quanto l’espressione «disposizioni sulla protezione dei dati» include anche le disposizioni della LOGA in materia di protezione dei dati.
3.2.29 Legge del 20 marzo 200997 sul trasporto di viaggiatori
Art. 54 cpv. 1, primo periodo
La disposizione è integrata con un rinvio alle disposizioni dell’AP-LOGA sulla prote- zione di dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali.
3.2.30 Legge federale del 18 marzo 201698 sulla sorveglianza della corrispon-
denza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 4
L’espressione «dati personali degni di particolare protezione» è sostituita con «dati de- gni di particolare protezione» affinché si riferisca ai dati degni di particolare protezione delle persone sia fisiche che giuridiche. Questa modifica interessa soltanto le versioni italiana e tedesca della legge.
Art. 10 cpv. 1 lett. b, 2, primo periodo, e 2ter
La disposizione è integrata introducendo, ai capoversi 1 lettera b, 2, primo periodo, e 2ter, un rinvio alle disposizioni dell’AP-LOGA relative al diritto d’accesso delle persone giuridiche.
96 RS 742.101
97 RS 745.1
98 RS 780.1