Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/94: Modifica del Codice delle obbligazioni (Prolungamento del congedo per attività giovanili extrascolastiche) · 11 pagine
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Compendio
La revisione mira a prolungare di una settimana il congedo non pagato concesso agli apprendisti e lavoratori, sino al compimento dei 30 anni di età, per svolgere
attività extrascolastiche non retribuite in organizzazioni operanti nel settore so-
ciale e culturale.
Situazione iniziale
Gli apprendisti e i lavoratori di età inferiore ai 30 anni, possono, in virtù dell’articolo 329e CO, chiedere un congedo non pagato di una settimana per esercitare attività extrascolastiche non retribuite in organizzazioni sociali e culturali. Le mozioni di uguale tenore 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker chiedono di prolungare tale congedo di una settimana per offrire maggiore flessibilità ai giovani impegnati, sottolineando l’effetto positivo del volontariato sulla loro integrazione sociale e il loro futuro professionale.
Contenuto del progetto
La revisione accoglie le richieste delle mozioni sopra citate e propone di prolungare di una settimana il congedo giovanile, nonché di estendere il campo di applicazione dell’articolo 329e CO alle attività giovanili aperte (a carattere non associativo) per tenere conto dell’evoluzione dell’animazione giovanile in questo ambito, promossa dalla legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG). Considerata la rarità con cui viene richiesto questo congedo, non rimunerato, il progetto dovrebbe avere un impatto minimo sull’economia.