Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/94: Modifica del Codice delle obbligazioni (Prolungamento del congedo per attività giovanili extrascolastiche) · 11 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Genesi e mandato parlamentare

La presente modifica dà seguito alle mozioni 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker, di uguale tenore, che incaricano il Consiglio federale di prolungare da una a due settimane la durata del congedo giovanile previsto dall’articolo 329e del Codice delle obbligazioni1 (CO). Le mozioni sottolineano l’importanza del volontariato per le organizzazioni giovanili in Svizzera, i suoi effetti positivi sui giovani impegnati nonché l’importante contributo per la società. Rilevano le crescenti difficoltà, da un lato, dei giovani a trovare il tempo per dedicarsi al volontariato o la necessità di dover utilizzare parte delle loro vacanze, quando i campi giovanili durano più di una settimana, e dall’altro delle organizzazioni a trovare giovani disposti a impegnarsi nel volontariato.

Il Consiglio federale aveva proposto di accogliere le mozioni, che sono infatti state adottate all’unanimità dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati rispettivamente il 29 settembre 2023 e il 13 marzo 2024. Pur non avendo suscitato opposizione, le richieste hanno tuttavia sollevato interrogativi circa il campo di applicazione dell’articolo 329e CO2 che hanno indotto la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati a concludere il proprio rapporto del 9 gennaio 2024 nel modo seguente: «Il campo d’applicazione - relativamente ampio - nonché l’impatto di questa nuova regolamentazione saranno precisati al momento dell’attuazione del progetto»3.

1.2 Diritto vigente

1.2.1 In generale

Secondo l’articolo 329e capoverso 1 CO, ogni anno di servizio, il datore di lavoro concede al lavoratore un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro, soggetto alle seguenti condizioni: il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni, deve svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale oppure seguire una formazione o una formazione continua in questo campo.

Il congedo in questione non è retribuito (art. 329e cpv. 2 CO) e le sue modalità (momento e durata) sono fissate di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore (art. 329e cpv. 3, CO). In caso di mancata intesa, il congedo sarà concesso qualora il lavoratore lo abbia annunciato al datore di lavoro già da due mesi (art. 329e cpv. 3, secondo

1 RS 220

2 Cfr. Boll. Uff. 2024 pag.210 seg.: il consigliere di Stato Daniel Fässler si è ad esempio chiesto se fornire consulenza giuridica a favore di un’organizzazione sindacale giovanile vada intesa come un’attività di natura culturale e sociale ai sensi dell’art. 329e CO.

3 Disponibile sul sito www.parlement.ch > oggetto Curia n° 23.3734