Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/94: Modifica del Codice delle obbligazioni (Prolungamento del congedo per attività giovanili extrascolastiche) · 11 pagine
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La durata del congedo giovanile è aumentata da una a due settimane per anno di servizio, come richiesto dalle mozioni 23.3734 Schneider Schüttel e 23.3735 Riniker. Il riferimento al settore culturale e sociale viene mantenuto. Come già menzionato, l’interpretazione è ampia e copre gli stessi ambiti contemplati dalla nuova LPAG. Non vi è alcun motivo di limitare il campo di applicazione dell’articolo 329e CO, poiché sarebbe in contrasto con l’obiettivo del legislatore di incoraggiare i giovani apprendisti e lavoratori a impegnarsi in associazioni o attività aperte. D’altra parte, nulla giustifica l’esclusione di alcuni settori rispetto ad altri, tanto più che la LPAG mira ad ampliare il campo di applicazione della promozione federale per l’infanzia e la gioventù. Alla luce di questa revisione e dell’evoluzione a favore delle attività aperte, appare invece giustificato non limitare il congedo alle attività svolte in un contesto associativo, motivo per cui il Consiglio federale propone di sopprimere il termine «organizzazione».
A parte le due modifiche sopra menzionate (durata del congedo e soppressione dell’organizzazione), la disposizione rimane invariata.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica avrà un impatto indiretto sul personale federale, che è soggetto alla legge sul personale federale del 24 marzo 200020 (LPers) e alle relative ordinanze. Infatti, conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LPers, le pertinenti disposizioni del CO si applicano per analogia ai rapporti di lavoro, se la LPers e altre leggi federali non dispongono diversamente. Se il CO si applica per analogia, i datori di lavoro possono derogare alle disposizioni imperative del CO solo se le loro disposizioni d’esecuzione si discostano a favore del personale (art. 37 cpv. 4 LPers). Poiché l’articolo 329e CO è di natura parzialmente imperativa (art. 362 cpv. 1 CO), la Confederazione può derogare al congedo giovanile solo a favore dei dipendenti, come ha fatto adottando l’articolo 40 capoverso 2 lettera g dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200121 concernente l’ordinanza sul personale della Confederazione (O-OPers). Questa disposizione prevede di concedere un congedo retribuito di massimo sei giorni all’anno in caso di partecipazione a offerte «Gioventù e sport» (G+S) in una funzione direttiva e a corsi per istruttori G+S e ai corsi per istruttori dei partner G+S. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il dipendente può richiedere un congedo non retribuito in applicazione analogica dell’articolo 329e CO.
In sintesi, il prolungamento di una settimana del congedo giovanile previsto dal progetto si applica anche al personale federale, che già ora può richiedere un congedo di questo tipo in applicazione analogica dell’articolo 329e CO. Al numero 5.3 vedremo tuttavia che le ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione saranno limitate, visto che il menzionato congedo non retribuito è richiesto raramente.