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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
b. la domanda di brevetto risulta da una domanda internazionale, dalla cessione parziale (art. 30 LBI) o dalla divisione di una domanda di brevetto anteriore (art. 57 LBI) o se il rapporto si riferisce a un’altra domanda di brevetto, la cui priorità è rivendicata; e
c. il rapporto si riferisce a rivendicazioni uguali o sufficientemente simili.
2L’IPI pubblica in modo adeguato un elenco delle autorità da esso riconosciute.
3Se rinuncia alla redazione di un rapporto sullo stato della tecnica, l’IPI pubblica un’indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto (art. 58b cpv. 3 LBI) e inserisce una copia del rapporto nel fascicolo.
Art. 94 Parere sul rapporto sullo stato della tecnica
Insieme al rapporto sullo stato della tecnica, l’IPI redige un parere provvisorio che riassume i principali risultati della ricerca.
Art. 95 Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica e del parere
1L’IPI trasmette al depositante il rapporto sullo stato della tecnica subito dopo la sua redazione e gli rende accessibile in modo adeguato una copia di tutti i documenti citati.
2L’IPI trasmette al depositante il rapporto e il parere e gli dà la possibilità di modificare una volta gli atti tecnici della sua domanda di brevetto di sua iniziativa (art. 84 cpv. 1).
3Su richiesta dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), l’IPI può trasmettergli il rapporto sullo stato della tecnica.
Capitolo 4: Pubblicazione della domanda di brevetto
Art. 96 Oggetto e forma
1La domanda di brevetto è pubblicata come fascicolo. Nella versione eventualmente modificata in virtù degli articoli 70–83, 85 e 86, esso include:
a. il numero della domanda di brevetto;
b. il titolo dell’invenzione;
c. la data di deposito;
d. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del depositante;
e. se del caso, le indicazioni di priorità;
f. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del mandatario;
g. il cognome e il nome nonché il domicilio dell’inventore;
h. la descrizione, le rivendicazioni ed eventualmente i disegni;
i. l’estratto;
j. la classificazione;