Progetto

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto

Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

3In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 80 Estratto

1Se il depositante non ha presentato un estratto, l’IPI lo invita a presentarne uno, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

2Il depositante può presentare l’estratto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

3In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 81 Tassa di deposito e tassa di ricerca

1Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito e la tassa di ricerca (art. 30 cpv. 2), l’IPI lo invita a pagarle, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

2Il depositante può pagare le tasse entro un mese dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

3In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 82 Tasse di rivendicazione

1L’IPI controlla se il depositante ha pagato eventuali tasse di rivendicazione (art. 43).

2Se il depositante non ha pagato le tasse di rivendicazione, l’IPI lo invita a pagarle entro il termine di un mese, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

3Se il depositante non paga o paga parzialmente le tasse di rivendicazione per le rivendicazioni depositate originariamente, le rivendicazioni soprannumerarie vengono eliminate cominciando dall’ultima. Le rivendicazioni soprannumerarie presentate dopo la data di deposito sono considerate depositate soltanto dopo il pagamento delle tasse di rivendicazione.

Art. 83 Difetti di forma degli atti tecnici

1Durante l’esame degli atti tecnici l’IPI verifica se:

a. sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 3);

b. sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 35 capoverso 1 e 39 capoversi 1–3, 5–8;

c. sono soddisfatti i requisiti stabiliti dall’IPI sulla base dell’articolo 46 per gli atti tecnici depositati elettronicamente.