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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
2Il depositante deve presentare la copia insieme alla domanda di brevetto; nel caso di una domanda risultante da una domanda internazionale, deve presentarla al momento dell’entrata della domanda nella fase nazionale. Se al momento determinante la copia non è disponibile, il depositante la deve presentare senza indugio non appena dispone dei risultati della ricerca.
3L’IPI può invitare il depositante a fornire, entro un termine di due mesi, informazioni sullo stato della tecnica preso in considerazione nell’ambito di altre procedure di brevetto e inerente a un’invenzione oggetto della domanda di brevetto.
Art. 91 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica
1Se stima che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non possa essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, l’IPI invita il depositante a fornire, entro un termine di due mesi, indicazioni sull’oggetto della ricerca.
2Se le indicazioni non sono fornite in tempo o non consentono un’esecuzione completa della ricerca, l’IPI lo attesta in una dichiarazione motivata oppure redige, nella misura in cui ciò è fattibile, un rapporto limitato sullo stato della tecnica. La dichiarazione o il rapporto limitato sono considerati, ai fini della procedura successiva, come rapporto sullo stato della tecnica.
3Se è stato redatto un rapporto limitato, dopo l’inizio dell’esame relativo al contenuto l’IPI invita il depositante a limitare le rivendicazioni all’oggetto della ricerca, a meno che non constati che la sua obiezione di cui al capoverso 1 non era giustificata.
Art. 92 Mancanza di unità
1Qualora ritenga che la domanda di brevetto non soddisfi i requisiti concernenti l’unità dell’invenzione, l’IPI redige un rapporto sullo stato della tecnica per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono all’invenzione o gruppo di invenzioni ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2 LBI, citati in primo luogo nelle rivendicazioni.
2L’IPI comunica al depositante che, per ogni ulteriore invenzione da includere nel rapporto, deve pagare una tassa di ricerca aggiuntiva. Assegna al depositante un termine di due mesi per il pagamento della tassa.
3Il rapporto viene redatto per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse di ricerca sono state pagate.
4Se è stato redatto un rapporto limitato, dopo l’inizio dell’esame relativo al contenuto l’IPI invita il depositante a limitare le rivendicazioni all’oggetto della ricerca, a meno che non constati che la sua obiezione di cui al capoverso 1 non era giustificata.
Art. 93 Rinuncia alla redazione del rapporto sullo stato della tecnica
1L’IPI può rinunciare a redigere un rapporto sullo stato della tecnica relativo a una domanda di brevetto, se:
a. l’IPI o un’autorità da esso riconosciuta ha già pubblicato un rapporto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese;