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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

k. il rapporto sullo stato della tecnica.

2Se gli atti tecnici vanno pubblicati in inglese, nel fascicolo della domanda sarà pubblicata la traduzione del titolo dell’invenzione e dell’estratto al posto della versione originaria (art. 60 cpv. 4 LBI).

3In caso di una domanda di brevetto risultante da una domanda internazionale, sono pubblicati il titolo, la descrizione, le rivendicazioni, eventualmente i disegni nonché l’estratto nella traduzione che il depositante è, se del caso, tenuto a presentare (art. 138 lett. d LBI).

4Le rivendicazioni modificate sono pubblicate in aggiunta alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera h, se sono state presentate:

a. entro 16 mesi o al più tardi al momento della richiesta di pubblicazione anticipata;

b. in caso di domande internazionali di brevetto: entro il termine di cui all’articolo 149, se tale termine scade più tardi.

5Se alla fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione, il rapporto o il rapporto complementare sullo stato della tecnica non è disponibile, tale rapporto è pubblicato separatamente appena possibile.

6La pubblicazione avviene esclusivamente in forma elettronica.

Art. 97 Lingua

1Il fascicolo della domanda è pubblicato nella lingua della procedura.

2Se disponibili unicamente in inglese, gli atti tecnici sono pubblicati solo in inglese.

Art. 98 Pubblicazione anticipata

1La pubblicazione anticipata della domanda di brevetto può essere richiesta soltanto se la domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 70–83, 85 e 86 e sono disponibili tutte le indicazioni necessarie per la pubblicazione del fascicolo della domanda.

2Con la presentazione della richiesta di pubblicazione anticipata scadono i termini per:

a. la rinuncia alla menzione dell’inventore (art. 50);

b. la presentazione successiva o la correzione della dichiarazione di priorità e del documento di priorità (art. 51–57);

c. la presentazione successiva del numero del deposito di materiale biologico (art. 63);

d. la modifica degli atti tecnici (art. 84 cpv. 2).

Art. 99 Richieste durante la preparazione della pubblicazione

1Le richieste volte a far iscrivere provvisoriamente modifiche nel registro dei brevetti, che sono presentate all’IPI decorsi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità o dopo