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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

2Se gli atti tecnici non rispettano le prescrizioni, l’IPI invita il depositante a correggere i difetti rilevati, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

3Il depositante può correggere i difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. A tal fine deve presentare una nuova versione degli atti tecnici. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

4In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 84 Modifica degli atti tecnici

1Dopo l’attribuzione della data di deposito, fino alla trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica (art. 95) sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall’IPI al depositante o autorizzate dalla presente ordinanza.

2Dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, il depositante può modificare gli atti tecnici una volta di sua iniziativa. A tal fine deve depositare una nuova versione degli atti tecnici entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità. L’IPI può esigere che le modifiche rispetto alla versione vigente siano messe in evidenza.

3Il depositante può procedere a ulteriori modifiche solo previa autorizzazione dell’IPI o nella misura in cui lo consente la presente ordinanza.

4Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74). Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca.

Art. 85 Menzione dell’inventore

1Se il depositante non ha menzionato un inventore, l’IPI lo invita a presentare la menzione dell’inventore entro il termine di cui all’articolo 48.

2In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 86 Priorità e immunità derivata da un’esposizione

1L’IPI invita il depositante a correggere i difetti ai quali è possibile porre rimedio, contenuti in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità presentati tempestivamente, entro il termine per la loro presentazione. Se il difetto non è corretto entro tale termine, il diritto di priorità si estingue.

2Il capoverso 1 è applicabile per analogia alla dichiarazione e all’attestato dell’immunità derivata da un’esposizione (art. 58 e 59).