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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

forma (art. 76) e dopo la trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica fino alla sua pubblicazione.

2La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa.

3Contemporaneamente alla richiesta, il depositante deve esprimersi in merito al parere allegato al rapporto sullo stato della tecnica e correggere eventuali difetti ivi menzionati nonché, se del caso, modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. Se i difetti non vengono corretti, l’IPI assegna al depositante un termine a tal fine. In caso di inosservanza del termine, l’IPI respinge la domanda.

4Con la presentazione della richiesta scadono i termini per:

a. la rinuncia alla menzione dell’inventore (art. 50);

b. la presentazione successiva e la correzione della dichiarazione di priorità e del documento di priorità (art. 51–57);

c. la presentazione successiva del numero del deposito di materiale biologico (art. 63);

d. la modifica degli atti tecnici (art. 84 cpv. 2).

5Il fascicolo del brevetto è pubblicato prima della scadenza del termine di priorità secondo l’articolo 17 LBI solo su richiesta del depositante.

Art. 104 Modifica degli atti tecnici durante l’esame relativo al contenuto

1All’inizio dell’esame relativo al contenuto il depositante può modificare una volta gli atti tecnici di sua iniziativa.

2Dopo aver ricevuto la prima notifica, il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia presentata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell’IPI.

3Il depositante che intende modificare gli atti tecnici deve depositare una nuova versione di tali atti. L’IPI può esigere che le modifiche rispetto alla versione vigente siano messe in evidenza.

4Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74). Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca.

5In caso di modifiche del contenuto degli atti tecnici e in particolare di nuove rivendicazioni, il depositante deve, su richiesta dell’IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74) è stato esposto l’oggetto nuovamente definito.

6Se dall’esame relativo al contenuto risulta che l’oggetto degli atti tecnici modificati è stato esteso oltre il contenuto della versione depositata originariamente (art. 74), l’IPI assegna al depositante un termine entro cui può:

a. rinunciare alla modifica, per quanto l’esposto dell’invenzione non sia con ciò messo in causa, o