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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 3: Rapporto sullo stato della tecnica

Art. 87 Ricerca

Per ogni domanda di brevetto viene effettuata una ricerca. Essa serve a determinare lo stato della tecnica in materia.

Art. 88 Basi del rapporto sullo stato della tecnica

1L’IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica sulla base:

a. dei risultati della ricerca;

b. degli atti tecnici, eventualmente nella versione modificata in virtù degli articoli 70–83.

2Se una priorità è rivendicata o corretta dopo l’inizio della ricerca, essa non è presa in considerazione per l’elaborazione del rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 89 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

1Il rapporto sullo stato della tecnica cita i documenti di cui l’IPI dispone alla data di redazione del rapporto che possono essere presi in considerazione per giudicare se l’invenzione che forma l’oggetto della domanda di brevetto è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

2I documenti sono citati in relazione alle rivendicazioni a cui si riferiscono. Se del caso, le parti pertinenti di ogni documento citato sono identificate in modo più preciso.

3Il rapporto deve fare la distinzione tra i documenti pubblicati:

a. prima della data di priorità rivendicata;

b. tra la data di priorità e la data di deposito;

c. nella data di deposito o dopo di essa.

4Ogni documento che si riferisce a una descrizione orale, a un utilizzo o a qualsiasi altra divulgazione avvenuta prima della data di deposito è citato nel rapporto precisando l’eventuale data di pubblicazione del documento e quella della divulgazione non scritta.

5Il rapporto deve indicare il codice di classificazione dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto conformemente all’Accordo di Strasburgo del 24 marzo 197115 sulla classificazione internazionale dei brevetti.

Art. 90 Informazioni sullo stato della tecnica

1Se una domanda di brevetto rivendica un diritto di priorità (art. 17 LBI), il depositante deve presentare all’IPI una copia dei risultati di eventuali ricerche effettuate dall’autorità presso cui è stata depositata la domanda di brevetto anteriore.

15 RS 0.232.143.1