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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 109 Fine dell’esame
1Se le condizioni per il rilascio di un brevetto sono soddisfatte, l’IPI annuncia al depositante la data prevista della fine della procedura di esame con almeno un mese di anticipo. Con l’annuncio, l’IPI trasmette al depositante la versione degli atti tecnici prevista per il rilascio e gli comunica le eventuali modifiche dell’estratto e del titolo nonché eventuali correzioni apportate secondo l’articolo 31.
2Se entro la data comunicata della fine della procedura di esame, il depositante non si esprime in merito alla versione prevista per il rilascio, si presume che egli la approvi.
Art. 110 Termine sospensivo
1Le richieste volte a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro dei brevetti, che sono presentate all’IPI dopo la data comunicata della fine della procedura di esame, sono ritenute depositate solo dopo il rilascio del brevetto.
2Una richiesta di ritiro della domanda di brevetto, presentata all’IPI dopo la data comunicata della fine della procedura, non impedisce il rilascio del brevetto.
Art. 111 Documento del brevetto
Non appena il fascicolo del brevetto è pronto per essere pubblicato, l’IPI conferma il rilascio e trasmette al depositante le indicazioni iscritte nel registro dei brevetti nonché un esemplare del fascicolo del brevetto.
Titolo terzo: Modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto e il diritto al brevetto
Capitolo 1: Rinuncia parziale
Art. 112 Forma e tassa
1La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 LBI) è incondizionata.
2Unitamente alla richiesta di rinuncia parziale deve essere depositata una nuova versione degli atti tecnici. L’IPI può esigere che le modifiche rispetto alla versione vigente del brevetto siano messe in evidenza.
3La richiesta di rinuncia parziale è soggetta al pagamento di una tassa. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa.
Art. 113 Contenuto ed esame
1La dichiarazione di rinuncia parziale deve limitare il campo d’applicazione materiale del brevetto. L’esame della dichiarazione di rinuncia parziale si basa sulla versione vigente del brevetto.
2La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni. Per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni sono parimente determinanti gli articoli 1, 1a, 1b, 2, 51, 52 capoverso 1 e 55 LBI.