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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo quarto: Fascicolo

Art. 117 Contenuto

1L’IPI tiene, per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, un fascicolo che informa sul corso della procedura di rilascio e sulle modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto e il diritto al brevetto.

2Lo scambio di scritti dell’IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso non è parte di questo fascicolo.

3I documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari sono conservati separatamente su richiesta. Tale conservazione separata è menzionata nel fascicolo.

Art. 118 Consultazione del fascicolo

1Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, sono autorizzati a consultare il fascicolo:

a. il depositante e il suo mandatario;

b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;

c. i terzi in grado di dimostrare il consenso del depositante o del suo mandatario.

2Le persone di cui al capoverso 1 sono autorizzate a consultare anche una domanda di brevetto dichiarata irricevibile, ritirata o respinta.

3Su richiesta dell’UEB, l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica già prima della data di cui al capoverso 1 (art. 95 cpv. 3).

4Dopo il termine di cui al capoverso 1, chiunque può consultare il fascicolo.

5Dopo la pubblicazione di una domanda divisa, di un nuovo brevetto costituito (art. 30 LBI) o di una relativa domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo della domanda di brevetto anteriore anche prima della sua pubblicazione e senza il consenso del depositante.

6Il fascicolo di una domanda internazionale di brevetto è consultabile da chiunque non appena è iniziata la fase nazionale in Svizzera e la domanda internazionale di brevetto è stata pubblicata dall’IPI. Prima di questo momento si applica per analogia il capoverso 1.

7Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 117 cpv. 3), l’IPI si pronuncia dopo aver udito il depositante o il titolare del brevetto.

8Se l’interesse pubblico lo esige, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l’IPI a permettere agli uffici dell’Amministrazione federale di consultare il fascicolo.

9L’IPI accorda in modo adeguato la consultazione dei documenti richiesti.