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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
3La nuova versione degli atti tecnici non deve andare oltre il contenuto della versione depositata originariamente (art. 58 cpv. 2 LBI).
4Se la rinuncia parziale non è conforme alle prescrizioni della LBI o della presente ordinanza, l’IPI assegna al titolare del brevetto un termine per correggere i difetti. Se detti difetti non vengono corretti entro il termine previsto, l’IPI respinge la richiesta.
Art. 114 Registrazione e pubblicazione
1Se la dichiarazione di rinuncia parziale è conforme alle prescrizioni, essa viene iscritta nel registro dei brevetti.
2L’IPI pubblica un fascicolo del brevetto modificato e conferma al titolare del brevetto la registrazione della rinuncia parziale.
Capitolo 2: Limitazione da parte del giudice
Art. 115 Ammissione parziale di un’azione per cessione
1Se il giudice ordina la cessione di una domanda di brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 LBI), il depositante soccombente può costituire, una o più nuove domande di brevetto con le rivendicazioni eliminate. Esse avranno come data di deposito quella della domanda di brevetto ceduta e saranno per il resto trattate come delle domande divise (art. 57 LBI).
2Se il giudice ordina la cessione di un brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 LBI), il titolare soccombente del brevetto può richiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti con le rivendicazioni eliminate. Esse avranno come data di deposito quella del brevetto ceduto e saranno per il resto trattate come delle domande divise (art. 57 LBI).
3Per ogni nuova domanda di brevetto da presentare e ogni nuovo brevetto da costituire, deve essere formulata almeno una nuova rivendicazione nei limiti delle rivendicazioni eliminate dalla domanda di brevetto ceduta o dal brevetto ceduto e tenendo conto dell’articolo 24 LBI.
4Dopo la registrazione della cessione parziale nel registro dei brevetti, l’IPI assegna al depositante soccombente o al titolare soccombente del brevetto un termine per presentare nuove domande di brevetto o una richiesta di costituzione di nuovi brevetti.
Art. 116 Registrazione e pubblicazione della limitazione
Quando il brevetto è stato limitato dal giudice (art. 27 e 30 LBI), si applica per analogia l’articolo 114.