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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 119 Menzione nel fascicolo

1Prima del rilascio di un brevetto, nel fascicolo sono menzionati in particolare:

a. le modifiche relative al diritto alla domanda;

b. i cambiamenti di recapito in Svizzera;

c. i cambiamenti di mandatario;

d. la concessione di diritti;

e. le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata.

2Per le menzioni nel fascicolo si applica per analogia l’articolo 124 capoversi 2–5.

3Chi acquisisce una domanda di brevetto la riprende nello stato in cui essa si trova quando il documento di prova perviene all’IPI.

Art. 120 Conservazione dei documenti

1L’IPI conserva in modo adeguato i documenti relativi a brevetti totalmente cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione.

2Conserva in modo adeguato i documenti relativi a domande di brevetto dichiarate irricevibili, ritirate o respinte per cinque anni a decorrere dal momento in cui le domande sono state dichiarate irricevibili, ritirate o respinte, ma per almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.

3I documenti di una domanda anteriore vengono conservati almeno fino a quando i documenti di ogni domanda risultante dalla divisione della domanda anteriore (art. 57 LBI) sono stati distrutti.

4Se un brevetto costituisce la base di un certificato protettivo complementare, i documenti del brevetto vengono conservati fino alla distruzione dei documenti del certificato protettivo complementare (art. 161).

Titolo quinto: Registro dei brevetti

Art. 121 Registro

1L’IPI tiene un registro dei brevetti rilasciati.

2Le domande di brevetto pubblicate sono iscritte provvisoriamente nel registro dei brevetti. Dopo il rilascio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive.

Art. 122 Consultazione del registro ed estratti

1Chiunque può consultare il registro dei brevetti.

2L’IPI allestisce estratti del registro dei brevetti.