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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 123 Contenuto del registro

1I brevetti sono iscritti definitivamente nel registro dei brevetti con le seguenti indicazioni:

a. il numero del brevetto;

b. la classificazione;

c. il titolo dell’invenzione, eventualmente nella versione tradotta (art. 60 cpv. 4 LBI);

d. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del titolare del brevetto;

e. il cognome e il nome nonché il domicilio dell’inventore, se questi non ha rinunciato a essere menzionato;

f. la data di deposito;

g. il numero del deposito;

h. la data di rilascio del brevetto;

i. se del caso, il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del mandatario;

j. se del caso, le priorità e le immunità derivate da esposizioni rivendicate;

k. se del caso, l’approvazione di un’eventuale richiesta di esame completo relativo al contenuto;

l. se del caso, la procedura di opposizione;

m. se la domanda di brevetto risulta dalla divisione di una domanda anteriore, il numero del deposito della domanda anteriore;

n. il numero dei certificati protettivi complementari e delle relative domande pubblicate che si riferiscono a questo brevetto di base.

2Nel registro dei brevetti vengono inoltre iscritti con la rispettiva data di pubblicazione:

a. i diritti concessi nonché le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata;

b. le modificazioni relative all’esistenza del brevetto o al diritto al brevetto;

c. i cambiamenti di indirizzo del titolare del brevetto;

d. i cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo.

3Le domande di brevetto pubblicate sono iscritte provvisoriamente con le indicazioni corrispondenti.

4L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni che giudica utili.

Art. 124 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti

1Nel registro dei brevetti vengono in particolare iscritti provvisoriamente o definitivamente: