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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

a. le modificazioni relative al diritto al brevetto;

b. i cambiamenti di recapito;

c. cambiamenti di mandatario;

d. la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata.

2Tutte le modifiche devono essere attestate da una dichiarazione espressa del depositante o del titolare precedente o da un altro documento di prova sufficiente. Sono riservati gli articoli 125 e 126. I documenti di prova fanno parte del fascicolo.

3La domanda di registrazione di una licenza può essere depositata dal depositante o dal titolare del brevetto nonché dal titolare della licenza.

4Fintanto che una licenza esclusiva è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti, nessun’altra licenza incompatibile con essa sarà iscritta provvisoriamente o definitivamente per la stessa domanda di brevetto o lo stesso brevetto.

5Una sottolicenza è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se:

a. è attestata da una dichiarazione espressa del licenziatario iscritto provvisoriamente o definitivamente, o da un altro documento di prova sufficiente; e

b. deve essere provato il diritto del licenziatario a concedere sottolicenze.

Art. 125 Cancellazione di diritti di terzi

Su richiesta del depositante o del titolare del brevetto, l’IPI cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nel fascicolo o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti non appena è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento di prova sufficiente.

Art. 126 Cambiamenti di mandatario

1I cambiamenti di mandatario sono annotati nel fascicolo e iscritti provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti non appena è presentata la procura per il nuovo mandatario.

2Per l’IPI, la designazione di un nuovo mandatario vale come revoca della procura per il precedente.

Art. 127 Rettifiche

1Su richiesta del depositante o del titolare del brevetto, le iscrizioni provvisorie e definitive errate sono rettificate senza indugio.

2Se l’errore è imputabile a una svista dell’IPI, la rettifica avviene d’ufficio.