Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Titolo quarto: Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Art. 20–29
Il titolo quarto concerne l’intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, disciplinato nel diritto vigente dagli articoli 112–112f OBI.
Parallelamente alla revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI), probabilmente a metà del 2025 entreranno in vigore le nuove disposizioni concernenti le misure d’intervento in ambito doganale16. Siccome queste ultime non fanno parte del presente avamprogetto, nel titolo quarto della parte prima (art. 20–29) figurano le disposizioni vigenti. Tuttavia, la numerazione tiene conto del fatto che probabilmente verranno aggiunti tre nuovi articoli. Le nuove disposizioni in materia di intervento in ambito doganale (incluse le corrispondenti competenze nell’art. 1 cpv. 2) saranno integrate nell’OBI prima dell’entrata in vigore della revisione totale.
Parte seconda: Brevetti
Titolo primo: Domanda di brevetto
Capitolo 1: Generalità
Art. 30 Documenti richiesti e tasse dovute
L’articolo 30, basato sul vigente articolo 21 OBI, disciplina i requisiti minimi che una domanda di brevetto deve soddisfare. Il capoverso 1 elenca i documenti che occorre presentare. I depositanti devono innanzitutto presentare una richiesta di rilascio del brevetto. Come finora, all’occorrenza l’IPI mette a disposizione appositi moduli. Tale richiesta include anche eventuali dichiarazioni di priorità o dichiarazioni relative a un’immunità derivata da un’esposizione (cfr. art. 34 cpv. 2) con i rispettivi documenti e ora anche il titolo (cfr. art. 36), che per ragioni tecniche è trattato come elemento distinto e non come parte della descrizione. Alla lettera h viene usata la nuova terminologia italiana introdotta nell’art. 59 («attestato» al posto del più generico «atti», v. commento all’art. 59).
Poiché l’elenco dei tipi di tasse nell’articolo 17a OBI viene stralciato e in futuro l’IPI effettuerà una ricerca per ogni domanda (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI), il capoverso 2 stabilisce ora espressamente che per ogni domanda di brevetto occorre pagare sia una tassa di deposito che una tassa di ricerca.
Art. 31 Correzione di errori
L’articolo 31 corrisponde all’articolo 22 OBI. Mediante un’aggiunta nel capoverso 1 si chiarisce che questa disposizione vale unicamente per i documenti presentati all’IPI. Tale aggiunta è introdotta in linea con la regola 139 del regolamento d’esecuzione del 7 dicembre 200617 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000). A causa della nuova struttura dell’OBI vengono inoltre adeguati i rimandi.
16 Consultabile sotto: www.ige.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei marchi > Revisione: Distruzione della merce contraffatta (stato: 23.12.2024).
17 RS 0.232.142.21 15/78