Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Titolo terzo: Tasse
Art. 13 Ordinanza sulle tasse
L’articolo 13 corrisponde all’articolo 17 OBI e rimane invariato nel contenuto, mentre il suo tenore è armonizzato con quello dell’articolo 7 OPM. L’ammontare delle tasse e le modalità di pagamento continuano a essere disciplinate dall’OTa-IPI o, per le tasse internazionali, dalle convenzioni internazionali applicabili e dai rispettivi ordinamenti esecutivi in virtù della riserva dell’articolo 1 di tale ordinanza.
L’articolo 17a OBI contiene un elenco delle tasse dovute per i brevetti, mentre le tasse per i CPC sono disciplinate nei rispettivi articoli. Con la revisione totale dell’OBI, anche per i brevetti viene precisato nei rispettivi articoli che, per determinate azioni, è riscossa una tassa (p. es. per la domanda di brevetto, art. 30 cpv. 2). Ciò rende superfluo l’attuale articolo 17a OBI, che viene pertanto stralciato.
Art. 14 Tasse annuali ed esigibilità
Sotto il profilo del contento, l’articolo 14 corrisponde in larga misura al vigente articolo 18 OBI. Il capoverso 1 è nuovo e stabilisce espressamente che per mantenere una domanda di brevetto o un brevetto devono essere pagate delle tasse annuali. I vigenti capoversi 1–3 diventano quindi i capoversi 2–4.
Come finora, il capoverso 2 stabilisce che le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente ogni anno. D’ora in poi, però, per analogia con la regola per i brevetti europei, esse saranno dovute a contare dal terzo anno e non più dal quarto.
Art. 15 Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto
L’articolo 15 corrisponde all’articolo 18a OBI, che disciplina le tasse in caso di costituzione di un nuovo brevetto. Con la revisione parziale della LBI (nLBI), viene meno la necessità di costituire nuovi brevetti a causa della mancanza di unità in caso di rinuncia parziale (cfr. art. 25 LBI) e nullità parziale (cfr. art. 27 cpv. 3 LBI). Di conseguenza, il capoverso 2 si limita ora a disciplinare le tasse annuali per le domande e i brevetti che sono stati costituiti ex novo in seguito a una cessione parziale (cfr. art. 30 LBI).
Il vigente capoverso 3 disciplina le modalità di pagamento per le tasse annuali già esigibili alla data di deposito di una domanda divisa o di una costituzione di un nuovo brevetto in base all’articolo 30 LBI. Già oggi l’IPI rinuncia alla riscossione a posteriori di tali tasse annuali, poiché la relativa gestione comporta oneri sproporzionati. Il capoverso 3 viene pertanto riformulato, precisando che, per le domande divise e i brevetti costituiti a posteriori, sono ormai dovute unicamente le tasse annuali esigibili al momento o dopo il deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione di un nuovo brevetto. Questa modifica rappresenta anche un’armonizzazione con gli altri titoli di protezione.
Art. 16 Pagamento anticipato
A livello di contenuto, l’articolo 16 corrisponde all’articolo 18c OBI. Il capoverso 2 dell’articolo vigente, che disciplinava la restituzione delle tasse annuali non ancora scadute, viene abrogato, dato che le norme relative alle restituzioni sono riunite sotto l’articolo 19. Questa modifica non comporta alcun cambiamento dal punto di vista materiale.