Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Capitolo 2: Richiesta di rilascio del brevetto
Art. 33 Forma
L’articolo 33 corrisponde al vigente articolo 23 OBI e rimane invariato.
Art. 34 Contenuto
L’articolo 34 disciplina il contenuto della richiesta di rilascio del brevetto e corrisponde, con piccole modifiche, all’articolo 24 OBI. I vigenti capoversi 1 e 2 OBI vengono combinati insieme in base alle attuali DTL19. Nel capoverso 1 è adeguato il rimando nella lettera b, mentre nella lettera c l’elenco è armonizzato con il resto dell’OBI per evitare doppioni (come p. es. «domicilio» e «indirizzo»). Nella lettera d viene inserita l’espressione «se necessario» al fine di rispecchiare meglio la prassi vigente: in caso di inoltri (elettronici) strutturati non occorre un elenco degli atti depositati.
L’elenco, finora contenuto nell’articolo 24 capoverso 2 OBI, è strutturato in modo diverso e vengono aggiunti due requisiti per quanto riguarda il contenuto della richiesta: se gli atti tecnici sono stati depositati in inglese, il titolo dell’invenzione e l’estratto devono essere tradotti (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Si tratta di indicazioni bibliografiche il cui scopo è offrire a terzi, indipendentemente dalla lingua degli atti tecnici, una rapida panoramica sul brevetto. La nLBI sancisce che la traduzione dev’essere in una lingua ufficiale svizzera, ma non una qualsiasi, bensì la lingua della procedura valida per la domanda conformemente all’articolo 3 capoversi 2 e 4. Inoltre, in caso di costituzione di nuovi brevetti ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 nLBI viene ora richiesto espressamente al depositante di indicare il numero della domanda anteriore e la data di deposito rivendicata. Tale norma corrisponde alla prassi odierna nonché alla regola analoga per le domande divise e consente all’IPI di esaminare la domanda in questione.
Capitolo 3: Atti tecnici
Art. 35 Contenuto
Basato sull’articolo 25 OBI, l’articolo 35 disciplina, oltre alle parti costitutive degli atti tecnici, anche i requisiti formali che tali atti devono soddisfare.
Il capoverso 1 subisce modifiche di tipo linguistico. Viene inoltre adeguato l’ordine di enumerazione delle parti costitutive in modo da ricalcare la struttura di un tipico fascicolo del brevetto.
Il nuovo capoverso 2 stabilisce, per analogia con la regola 49 paragrafo 1 RE CBE 2000, che le traduzioni presentate delle parti costitutive di cui al capoverso 1 sono considerate come atti tecnici per l’ulteriore procedura di rilascio del brevetto. Con quest’aggiunta si precisa che l’ulteriore procedura e quindi l’esame si basano sulle traduzioni presentate in una lingua ammessa per gli atti tecnici (lingua ufficiale svizzera o inglese), e non sugli atti tecnici depositati in una lingua non consentita. Per la questione dell’esposto originario continuano a essere determinanti gli atti tecnici depositati originariamente nella lingua iniziale.
19 Consultabili sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 21.3.2025).