Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 37 Descrizione
L’articolo 37 corrisponde all’articolo 26 OBI. Poiché il titolo non fa più parte della descrizione (cfr. art. 36), il capoverso 1 viene stralciato.
Al tempo stesso viene modificato il contenuto della descrizione, in quanto d’ora in poi l’esame dei brevetti svizzeri potrà riguardare anche gli aspetti della novità e dell’attività inventiva. Ciò costituisce anche un’armonizzazione con la CBE 2000, auspicata da più parti. Il vigente capoverso 3 è integrato nel capoverso 1 lettera a. Contemporaneamente, nel capoverso 1 è introdotta una norma analoga alla regola 42 paragrafo 1 lettera c RE CBE 2000, in base alla quale nella descrizione vanno indicati gli eventuali vantaggi procurati dall’invenzione (cpv. 1 lett. b). Nel capoverso 1 lettera c viene inoltre inserita una norma analoga alla regola 42 paragrafo 1 lettera b, in base alla quale i depositanti sono tenuti a indicare nella descrizione lo stato anteriore della tecnica, nella misura in cui esso possa essere considerato utile per comprendere l’invenzione, redigere il rapporto di ricerca ed effettuare l’esame relativo al contenuto della domanda.
I vigenti capoversi 4–6 dell’articolo 26 OBI diventano i nuovi capoversi 2–4, che, a parte piccole modifiche di natura redazionale, rimangono inalterati nel contenuto.
Art. 38 Elenco della sequenza
L’articolo 38 corrisponde al vigente articolo 27 OBI e rimane invariato nel contenuto.
Art. 39 Disegni
L’articolo 39 si basa sull’articolo 28 OBI, sebbene la struttura e l’ordine dei capoversi siano stati adeguati. Il nuovo capoverso 1 ribadisce il principio vigente secondo cui ogni pagina di disegni può contenere varie figure.
Le restanti disposizioni formali sono aggiornate in modo mirato sotto il profilo sia linguistico che del contenuto. Nel capoverso 5 è, ad esempio, stralciato il requisito secondo cui le sezioni devono essere obbligatoriamente indicate con tratteggi, dato che in casi particolari esistono soluzioni più adatte per indicarle.
Come nel caso degli atti tecnici (cfr. art. 35), le prescrizioni formali dettagliate sono eliminate e sostituite con il principio secondo cui i disegni devono prestarsi a una riproduzione elettronica diretta (cpv. 8). L’IPI disciplina i relativi dettagli e li pubblica in modo adeguato. In questo modo si consente all’IPI di procedere ulteriormente sulla via della digitalizzazione e dell’armonizzazione a livello internazionale in modo più rapido ed efficiente. Per ora, ciò non comporta modifiche alle disposizioni formali vigenti. Anche in futuro, in caso di eventuali modifiche a tali disposizioni, l’IPI terrà conto del diritto sovraordinato e in particolare delle prescrizioni del PCT e del RE PCT.
Art. 40 Rivendicazioni
L’articolo 40 si fonda sul vigente articolo 29 e disciplina i requisiti delle rivendicazioni di brevetto. Alla luce del nuovo esame volontario della novità e dell’attività inventiva, la disposizione è parzialmente adeguata alla regolamentazione della CBE 2000.
Il capoverso 1 è rimasto invariato nel contenuto. Nel capoverso 2, in linea con l’articolo 84 CBE 2000, è aggiunto il criterio che le rivendicazioni devono fondarsi sulla descrizione.