Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Art. 17 Richiamo di pagamento

Il capoverso 1 corrisponde nel contenuto all’articolo 18d OBI e rimane in larga misura invariato.

Capoverso 2: siccome per ogni domanda di brevetto o brevetto l’IPI spedisce (per ogni tassa annuale) un richiamo di pagamento all’anno, soprattutto i titolari di vasti portafogli di brevetti e i loro mandatari hanno ripetutamente espresso il desiderio di non ricevere più tali richiami. Per ragioni tecniche, ciò non è attualmente possibile, ma con il nuovo capoverso 2 è già stata creata un’apposita base legale per il futuro. I titolari che rinunciano all’invio di un richiamo sono pienamente responsabili del pagamento delle tasse annuali entro i termini previsti.

Art. 18 Inosservanza del termine di pagamento

L’articolo 18 corrisponde dal punto di vista del contenuto all’articolo 18b OBI. Il capoverso 1 precisa innanzitutto le conseguenze giuridiche: nel momento in cui per una domanda pendente sono esigibili le prime tasse annuali, nel quadro dell’attuale esame del brevetto, l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma si sono già conclusi e l’IPI ha già dichiarato ricevibile la domanda. Di conseguenza, se le tasse annuali non sono state pagate, la domanda viene respinta. Le conseguenze giuridiche per i brevetti già rilasciati a questo punto (la norma) rimangono immutate.

Con la nuova formulazione del capoverso 2 si chiarisce inoltre che la data in cui l’IPI iscrive la cancellazione nel registro non deve corrispondere alla data in cui un brevetto perde retroattivamente il suo effetto materiale a causa del mancato pagamento delle tasse annuali. Viene meno la regola speciale per i brevetti che sono stati rilasciati soltanto dopo tale data, poiché già secondo la prassi attuale in questi casi il rilascio non è consentito e quindi non deve più essere regolamentato.

Art. 19 Restituzione

L’articolo 19, basato sul vigente articolo 20 OBI, disciplina la restituzione delle tasse, che avviene unicamente nei casi elencati.

Con la nuova articolazione dei capoversi 1 e 2, viene operata una chiara distinzione tra domande e brevetti rilasciati. La restituzione delle tasse di ricerca viene stralciata: in seguito alla revisione parziale della LBI, in futuro verrà effettuata in ogni caso una ricerca (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI). Non appena la tassa di ricerca è stata pagata, l’IPI inizia la ricerca, per cui decade la restituzione successiva se la domanda non ha esito positivo.

Il capoverso 2 lettera c disciplina la restituzione della tassa di esame al depositante (e della tassa per l’esame completo relativo al contenuto al depositante o a terzi), se l’esame relativo al contenuto non è ancora iniziato. Per snellire la procedura, al termine dell’arco temporale previsto per la richiesta o dopo il pagamento della tassa per l’esame completo relativo al contenuto, l’IPI inizierà comunque senza indugio l’esame relativo al contenuto.