Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

procedura per diversi termini esistenti, perché altrimenti terzi sarebbero costretti ad attendere mesi per scoprire se una domanda di brevetto respinta o un brevetto cancellato saranno ripristinati. L’ordine in cui i termini sono elencati si basa ora sul ciclo di vita dei brevetti e dei CPC.

Per esigenza di completezza, le lettere a e b del capoverso 1 menzionano ora non solo la firma mancante, ma anche le prove richieste dall’IPI nel quadro dell’articolo 8.

Le nuove lettere c e d escludono dal proseguimento della procedura la presentazione a titolo volontario e obbligatorio di una traduzione di atti tecnici in inglese (cfr. art. 3 cpv. 4 e 10).

Analogamente all’attuale articolo 14 capoverso 1 lettera f OBI, la lettera e esclude dal proseguimento della procedura il pagamento delle tasse di rivendicazione per rivendicazioni soprannumerarie. Nella maggior parte dei casi, le rivendicazioni di questo genere possono infatti essere depositate e pagate ex novo, per cui il proseguimento della procedura risulta comunque superfluo.

La lettera f corrisponde al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera d OBI, ma è completata con il rimando ai nuovi articoli concernenti l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma, introdotti con la revisione parziale della LBI (nLBI).

I termini di cui alle lettere g, h, i e j decorrono di regola durante l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma e dunque rientrano nel campo d’applicazione della lettera f. Tuttavia possono avere valenza anche in una fase successiva della procedura, per cui devono essere menzionati anche separatamente. La lettera h comprende ora anche i documenti di priorità, a integrazione della lettera g (dichiarazione di priorità).

Le lettere k ed l corrispondono al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera c OBI senza modifiche di contenuto.

Le lettere m ed n concernono i termini nel quadro della redazione del rapporto sullo stato della tecnica e della ricerca necessaria a tal fine. La tassa di ricerca aggiuntiva (cfr. art. 92 cpv. 2) dev’essere menzionata separatamente, in quanto può diventare rilevante anche in una fase successiva della procedura.

La lettera o riguarda la nuova possibilità di presentare una richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto.

La lettera p coincide con il vigente articolo 14 capoverso 1 lettera h OBI senza modifiche di contenuto.

La lettera q stabilisce ora espressamente che anche i termini nel quadro dell’inizio della fase nazionale (per le domande internazionali si tratta del corrispettivo dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo alla forma per le domande nazionali) sono esclusi dal proseguimento della procedura. Questo vale in particolare per il nuovo termine supplementare assegnato dall’IPI per completare la domanda (cfr. art. 147).

La nuova lettera r stabilisce una regola analoga a quella per i brevetti (lett. f) anche per l’esame (al momento del deposito) dei CPC (inclusi CPC per prodotti fitosanitari, cfr. art. 189).