Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Art. 32 Procedura accelerata di rilascio del brevetto
In virtù dell’articolo 63 OBI, i depositanti possono chiedere che l’esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. La relativa richiesta può essere presentata solo dopo che sono andati a buon fine l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma.
Con la nLBI è stata introdotta la possibilità di chiedere una procedura accelerata anche per la ricerca18. I depositanti hanno inoltre auspicato ripetutamente l’accelerazione di altre fasi della procedura. Alcune di esse (p. es. l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma) sono già state così snellite nel frattempo da non consentire un’ulteriore abbreviazione. Altre fasi possono invece essere accelerate soltanto se le condizioni della domanda lo permettono o dipendono da fattori esterni (il termine per la richiesta di esame di terzi può ad esempio essere anticipato soltanto se i depositanti chiedono l’esame completo relativo al contenuto della loro domanda). Ne consegue che una procedura accelerata per singole fasi con diverse domande e tasse a sé stanti sarebbe difficile da attuare e comporterebbe elevati oneri amministrativi.
Pertanto, con la presente revisione, le possibilità di chiedere una procedura accelerata vengono notevolmente semplificate e ridotte a due opzioni: da un lato, entro i limiti appena illustrati, è possibile accelerare l’intera procedura di rilascio del brevetto. Dall’altro lato, i depositanti possono chiedere l’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto presentando una richiesta in tal senso (cfr. art. 103).
L’articolo 32 disciplina la prima parte di questo nuovo sistema di accelerazione. Previo pagamento di una tassa una tantum, i depositanti possono richiedere la velocizzazione dell’intera procedura di rilascio del brevetto. La relativa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento della procedura e vale da subito per tutte le successive fasi della procedura che possono essere accelerate. D’ora in poi potrà essere presentata anche direttamente al momento del deposito della domanda di brevetto, motivo per cui, per ragioni di sistematica, questa disposizione è collocata nella parte seconda titolo primo capitolo 1. Una volta presentata, la richiesta in questione non può più essere ritirata fino al rilascio del brevetto. Ciò risponde all’obiettivo della revisione parziale della LBI (nLBI) di snellire le procedure. Le procedure successive al rilascio del brevetto non possono essere accelerate, dato che l’IPI già le tratta nella maniera più tempestiva possibile.
Se i depositanti presentano la richiesta di accelerazione all’inizio della procedura e la loro domanda di brevetto soddisfa i requisiti legali, essi ottengono il brevetto il più rapidamente possibile. Come già ricordato, il termine di sei mesi per la richiesta di esame di terzi (cfr. art. 58b cpv. 2 e 3 nLBI) può essere abbreviato soltanto se gli stessi depositanti richiedono l’esame completo relativo al contenuto per la loro domanda: in tal caso non occorre attendere eventuali richieste di terzi. L’articolo 103 offre pertanto ai depositanti la possibilità di chiedere l’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto.
18 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare n. 4.1.1. 16/78