Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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I capoversi 4–7 dell’attuale articolo 25 OBI stabiliscono i requisiti formali per i documenti fisici (p. es. dimensioni ammesse dei margini). Dato che il processo di rilascio dei brevetti è in costante evoluzione, la regolamentazione di simili dettagli tecnici a livello di ordinanza ostacola la digitalizzazione e l’adeguamento agli standard internazionali, per cui tali prescrizioni formali sono stralciate. Contemporaneamente, il nuovo capoverso 3 attribuisce all’IPI la facoltà di determinare autonomamente i requisiti formali e di pubblicarli in modo adeguato (p. es. nelle direttive dell’IPI). Di conseguenza il presente avamprogetto si limita a stabilire il principio che gli atti tecnici devono prestarsi alla riproduzione elettronica. Per il momento, i requisiti formali validi per i depositanti rimangono invariati; all’entrata in vigore della revisione totale dell’OBI essi saranno trasferiti nelle nuove direttive. Nel quadro di eventuali adeguamenti delle prescrizioni formali, anche in futuro l’IPI terrà conto del diritto sovraordinato, e in particolare del Trattato di cooperazione del 19 giugno 197020 in materia di brevetti (PCT) e del Regolamento d’esecuzione del 19 giugno 197021 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RE PCT).

Per analogia con la regola 48 paragrafo 1 RE CBE 2000, il nuovo capoverso 4 stabilisce ora espressamente ciò che non può figurare negli atti tecnici, vale a dire indicazioni o disegni contrari all’ordine pubblico o al buon costume, da un lato, e indicazioni palesemente irrilevanti o superflue a seconda delle circostanze, dall’altro. Si è rinunciato invece a recepire la regola 48 paragrafo 1 lettera b RE CBE 2000 (divieto di dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o ai brevetti di terzi), in quanto la norma in questione è troppo vaga e tali fattispecie sono comunque quasi sempre già coperte dal divieto di dichiarazioni irrilevanti o superflue. Per le dichiarazioni di questo tipo valgono peraltro le regole generali del diritto penale e del diritto in materia di concorrenza sleale.

I capoversi 5–7 corrispondono ai capoversi 8–10 dell’articolo 25 OBI. In linea con le attuali convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione, nel capoverso 7 è eliminata l’espressione «di regola». L’ultimo periodo aggiunto al capoverso 7 («L’IPI può consentire deroghe») chiarisce, tuttavia, che dal punto di vista materiale non cambia nulla e che, in casi giustificati, l’IPI può ammettere eccezioni.

Art. 36 Titolo

Attualmente il titolo dell’invenzione fa parte della descrizione (cfr. art. 26 cpv. 1 OBI). Sia il titolo che l’estratto devono essere forniti dal depositante, ma la loro versione definitiva è stabilita dall’IPI sulla base degli atti tecnici al termine dell’esame relativo al contenuto. L’articolo 55b LBI sancisce che l’estratto serve esclusivamente a fini d’informazione tecnica. Per il titolo come parte della descrizione manca un’apposita disposizione sia nella LBI che nell’OBI. Nella prassi si pone dunque regolarmente la questione se, oltre al titolo e all’estratto depositati originariamente dai depositanti, facciano parte dell’esposto da esaminare anche le rispettive versioni definitive del titolo.

Il presente avamprogetto intende ovviare a tale problema: il nuovo articolo 36 stabilisce, in combinato disposto con l’articolo 34, che il titolo va indicato come elemento a sé stante nella richiesta (cfr. art. 34 lett. b). I requisiti relativi al contenuto del titolo rimangono invariati. In combinazione con l’articolo 45 si chiarisce comunque che il titolo definitivo e il contenuto definitivo dell’estratto stabiliti dall’IPI servono esclusivamente a fini d’informazione tecnica.

20 RS 0.232.141.1

21 RS 0.232.141.11 18/78