Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Con la nuova lettera s viene escluso dal proseguimento della procedura anche il pagamento delle tasse annuali, in conformità con la CBE 2000 e le disposizioni di altri Paesi. Come finora, le tasse annuali possono comunque essere pagate da due mesi prima del termine fino a sei mesi dopo il termine, vale a dire nell’arco di otto mesi. Con l’esclusione del proseguimento della procedura, si elimina però la successiva fase di incertezza circa la validità del titolo di protezione, che si prolungava per diversi mesi.

A integrazione dell’articolo 46a capoverso 4 lettera c LBI, la lettera t esclude il proseguimento della procedura per il pagamento della tassa di reintegrazione così come per il termine per pronunciarsi (cfr. art. 12 cpv. 2 e 3). Ciò è necessario per ridurre al minimo l’incertezza del diritto che esiste comunque per i terzi nel quadro della reintegrazione.

La lettera u corrisponde al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera k senza modifiche di contenuto.

Il capoverso 2 resta inalterato e disciplina le conseguenze giuridiche se la richiesta di proseguimento della procedura non adempie le prescrizioni legali.

Il nuovo capoverso 3 codifica la prassi dell’IPI nell’interesse dei depositanti. Siccome la procedura di proseguimento può, a seconda delle circostanze, durare anche diversi mesi, può accadere che nel frattempo diventino esigibili altre tasse (p. es. tasse annuali) e che i rispettivi termini di pagamento risultino ravvicinati o addirittura scaduti. Per evitare situazioni del genere, se la richiesta di proseguimento della procedura può essere accolta, l’IPI fattura tutte le tasse nel frattempo esigibili e stabilisce un termine adeguato per il pagamento. Nella versione italiana si è proceduto alla sostituzione del termine «scadute» con «esigibili» per uniformità con il resto del testo dell’ordinanza e in particolare con il titolo degli articoli 14 e 15.

I termini esclusi dal proseguimento della procedura nel quadro delle disposizioni transitorie sono disciplinati nel rispettivo articolo 196.

Art. 12 Reintegrazione nello stato anteriore

L’articolo 12 accorpa i vigenti articoli 15 e 16 OBI, che disciplinano la reintegrazione nello stato anteriore. Il contenuto rimane sostanzialmente inalterato.

Il capoverso 2 precisa il tenore dell’articolo 16 capoverso 2 OBI. Per i depositanti non cambia nulla sul piano materiale: se la domanda presenta dei difetti, l’IPI dà loro la possibilità di esprimersi almeno una volta e l’opportunità di correggere i difetti in questione (p. es. se la tassa di reintegrazione non è stata pagata) o, qualora i difetti non siano correggibili (p. es. se i termini sono scaduti per colpa del depositante), consente al depositante di pronunciarsi. Se i difetti o i dubbi dell’IPI non vengono eliminati, esso respinge la domanda.

Il capoverso 4 è nuovo e ricalca l’articolo 11 capoverso 3, anch’esso nuovo. Le relative considerazioni valgono pertanto per analogia anche per l’articolo 12 capoverso 4 nOBI.

L’articolo 16 capoverso 3 OBI, in base al quale in caso di accettazione della domanda la tassa di reintegrazione può essere restituita interamente o in parte, viene stralciato. Finora questa regola di equità non è stata quasi mai applicata. Inoltre l’esame delle domande di reintegrazione risulta perlopiù molto oneroso anche in caso di approvazione, per cui si è deciso di rinunciare a tale possibilità d’ora in poi.