Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Art. 120 Conservazione dei documenti

L’articolo 120 si basa sull’articolo 92 OBI, che viene ripreso solo parzialmente. Nei capoversi 1 e 2, mediante la formulazione «in modo adeguato» anziché «l’originale o la copia» si tiene conto della progressiva digitalizzazione in atto. Già oggi l’IPI conserva in forma digitale tutti i documenti cartacei che gli vengono presentati, per cui la distinzione tra originale e copia perde la sua ragion d’essere. Questo passaggio alla trasmissione e alla conservazione elettronica dei dati è già avvenuto anche a livello internazionale (p. es. nelle relazioni con l’UEB e l’OMPI).

Il nuovo capoverso 3 garantisce che, in caso di domande divise ai sensi dell’articolo 57 nLBI, la consultazione dei documenti di una domanda anteriore rimanga possibile. In base al capoverso 4 vale lo stesso se il brevetto in questione costituisce la base di un CPC (cfr. art. 161 cpv. 4).

Titolo quinto: Registro dei brevetti

Art. 121 Registro

L’articolo 121 si basa sull’articolo 93 OBI. La rubrica è stata modificata con «Registro».

Art. 122 Consultazione del registro ed estratti

L’articolo 122 si basa sul vigente articolo 95 e rimane invariato dal punto di vista del contenuto, pur subendo alcune modifiche linguistiche nelle varie lingue. Nella versione italiana viene leggermente modificata la rubrica per allinearsi all’OPM e all’ODes.

Art. 123 Contenuto del registro

D’ora in poi la nOBI distingue tra il registro dei brevetti e il registro dei certificati protettivi complementari conformemente alla prassi vigente. Le modifiche all’articolo 123 uniformano ulteriormente il contenuto del registro dei certificati e dei brevetti.

In base al capoverso 1 lettera c, il titolo dell’invenzione fa parte del contenuto del registro. Se il brevetto è pubblicato in inglese e pertanto gli atti tecnici sono disponibili unicamente in questa lingua, il titolo del brevetto e l’estratto degli atti tecnici devono essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Conformemente all’articolo 34 lettera h nOBI, gli atti tecnici devono essere depositati insieme alla richiesta. In questi casi, la versione tradotta del titolo fa parte del contenuto del registro. Come per i brevetti redatti in una lingua ufficiale svizzera, l’estratto tradotto invece non fa parte del registro, ma del fascicolo del brevetto.

Il contenuto del capoverso 1 lettera d (indicazioni sul titolare del brevetto) corrisponde all’articolo 94 capoverso 1 lettera i OBI. L’espressione «domicilio o sede» viene stralciata in quanto entrambe le indicazioni fanno parte dell’«indirizzo».

Per quanto riguarda i dati relativi all’inventore di cui al capoverso 1 lettera e (finora art. 94 cpv. 1 lett. l), per garantire una maggiore certezza è aggiunto il requisito del nome (oltre al cognome). Il «domicilio» comprende il luogo di domicilio e il rispettivo numero postale di avviamento, ma non l’indirizzo preciso con la strada e il numero.