Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Il carattere incondizionato di una rinuncia parziale al brevetto rimane invariato. Conformemente al capoverso 2, in caso di rinuncia parziale occorre presentare una nuova versione degli atti tecnici. Ciò corrisponde al principio introdotto anche per la modifica degli atti tecnici durante il rilascio del brevetto (cfr. p. es. art. 84 cpv. 2), accresce la certezza del diritto ed evita malintesi. Così come gli atti tecnici depositati originariamente, tale nuova versione deve adempiere i requisiti formali della parte seconda titolo primo. Essa inoltre non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni (cfr. art. 113 cpv. 2).

Il capoverso 3 chiarisce che la richiesta di rinuncia parziale è soggetta al pagamento di una tassa e che essa è considerata presentata soltanto se la tassa in questione è pagata entro i termini previsti.

Art. 113 Contenuto ed esame

L’articolo 113, che corrisponde al vigente articolo 97 OBI, disciplina il contenuto della rinuncia parziale e l’esame della relativa richiesta da parte dell’IPI. Se finora la competenza dell’IPI di esaminare l’effettiva sussistenza di una limitazione del campo d’applicazione materiale del brevetto è stata desunta dal termine «rinuncia parziale», ora essa è sancita in maniera inequivocabile dal capoverso 1 (il che corrisponde anche all’art. 24 cpv. 1 nLBI). In questo modo viene chiarita la questione se delle semplici precisazioni o modifiche finalizzate alla protezione di un altro oggetto («aliud») valgono come rinuncia parziale e di conseguenza sono accettate dall’IPI. Ciò non è il caso. Questa regolamentazione si ispira all’articolo 123 paragrafo 3 CBE 2000. Il fatto che l’esame della dichiarazione di rinuncia parziale si basi sulla versione vigente del brevetto corrisponde alla regola 90 RE CBE 2000.

Il capoverso 2 si basa sull’articolo 97 capoverso 1 OBI. La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni. Tra i rimandi figura ora anche l’articolo 1b LBI. Questa aggiunta era stata dimenticata nell’OBI al momento dell’introduzione del suddetto articolo nella LBI nel 2007; con la presente revisione si pone ora rimedio a tale svista. Il rimando all’articolo 52 LBI si limita ormai al suo capoverso 1, dato che, in seguito all’abrogazione dell’articolo 25 LBI, l’unità delle rivendicazioni rimanenti non costituisce più un requisito. Malgrado ciò, ogni rivendicazione indipendente deve includere un’invenzione.

La condizione particolare prevista dal vigente capoverso 2, vale a dire che la rinuncia parziale deve contenere una nota concernente la descrizione, i disegni e l’estratto, è stata completamente stralciata in armonizzazione con la CBE 2000 e come ripetutamente auspicato dai depositanti e dalla dottrina in materia36. Ciò non cambia il fatto che, in applicazione dell’articolo 24 capoverso 1 lettera c nLBI e per analogia con l’articolo 123 paragrafo 2 CBE 2000, la nuova versione degli atti tecnici secondo il capoverso 3 non possa estendersi oltre il contenuto del brevetto divulgato originariamente. Gli atti tecnici da presentare in caso di rinuncia parziale devono essere conformi ai requisiti formali generali validi per tali atti.

Come l’articolo 97 capoverso 3 OBI, il capoverso 4 disciplina la procedura in caso di difetti e le conseguenze giuridiche se non vi si pone rimedio. Oltre a essere modificato sotto il profilo redazionale, esso stabilisce ora espressamente che, se detti difetti non vengono corretti, l’IPI respinge la richiesta di rinuncia parziale. Ciò corrisponde alla

36 Cfr. Bremi, Tobias (2019), in: Schweizer, Mark / Zech, Herbert (a. c. di): Patentgesetz, Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG). Berna: Stämpfli Verlag, art. 30 n. 11. 46/78