Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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prassi odierna e alle regole generali della PA. Come già oggi, l’IPI può all’occorrenza inviare ulteriori notifiche prima del rigetto.
Art. 114 Registrazione e pubblicazione
La registrazione e la pubblicazione di una rinuncia parziale, attualmente disciplinate nell’articolo 98 OBI, figurano ora nell’articolo 114. Poiché l’articolo 64 LBI è abrogato, i requisiti del documento del brevetto sono ora disciplinati a livello di ordinanza nell’articolo 111.Siccome in base all’articolo 112 capoverso 2 d’ora in poi dovrà essere presentata una nuova versione degli atti tecnici, l’IPI pubblica anche un nuovo fascicolo del brevetto e conferma la rinuncia parziale ai depositanti. Oltre a rendere la rinuncia parziale maggiormente comprensibile per i terzi, la pubblicazione di un nuovo fascicolo accresce anche la certezza del diritto e la trasparenza.
Capitolo 2: Limitazione da parte del giudice
Art. 115 Ammissione parziale di un’azione per cessione
L’articolo 115 riprende la regolamentazione del vigente articolo 103 OBI, combinandola con le disposizioni dei vigenti articoli 100–102 OBI, che sono stati soppressi tranne per le parti integrate nell’articolo 115.
Come nel caso delle domande divise (cfr. art. 57 nLBI), i depositanti soccombenti che, in seguito all’ammissione parziale di un’azione per cessione, intendono costituire un nuovo brevetto con le loro rivendicazioni rimanenti devono presentare una versione completa degli atti tecnici. Mediante il rimando all’articolo 57 LBI si garantisce altresì che le nuove domande (cpv. 1) e i nuovi brevetti (cpv. 2) da costituire non si estendano oltre il contenuto delle domande o dei brevetti ceduti (vale a dire iniziali). Di conseguenza l’articolo 100 OBI è abrogato. Viene inoltre espressamente stabilito che le nuove domande e i nuovi brevetti da costituire avranno come data di deposito quella della domanda ceduta o del brevetto iniziale.
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 101 OBI a livello di contenuto, ma è modificato sotto il profilo redazionale per chiarire che la disposizione in questione vale non solo per i brevetti rilasciati ma anche per le domande.
Il capoverso 4 si basa sul vigente articolo 103 capoverso 3 OBI. Già oggi l’assegnazione del termine avviene di fatto soltanto dopo la registrazione della cessione parziale e non già al momento della sentenza in cessione. Le conseguenze pratiche di tale precisazione sono limitate: eventualmente il termine assegnato ai depositanti può prolungarsi di qualche giorno.
Art. 116 Registrazione e pubblicazione della limitazione
Questa norma, che corrisponde all’articolo 99 OBI, stabilisce che le disposizioni in materia di registrazione e pubblicazione dell’articolo 114 si applicano per analogia in caso di limitazione del brevetto da parte del giudice.