Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Il capoverso 3 continua a disciplinare la possibilità, prevista già oggi, che, in caso di rivendicazione di una priorità svizzera, l’IPI fornisca su richiesta all’UEB una copia del rapporto sullo stato della tecnica. Le modifiche apportate di natura puramente linguistica non influiscono sul contenuto.
Ai fini di un’armonizzazione delle disposizioni del diritto di proprietà intellettuale, nel capoverso 4 il termine «ciascuno» è sostituito con «chiunque» (cfr. art. 37 cpv. 3 OPM).
Il nuovo capoverso 5 si basa sull’articolo 128 paragrafo 3 CBE 2000. Dopo la pubblicazione di una domanda divisa o di un nuovo brevetto costituito (o della relativa domanda), chiunque può consultare il fascicolo della domanda anteriore anche prima della sua pubblicazione e senza il consenso del depositante. Soltanto la possibilità di consultare il fascicolo della domanda anteriore consente infatti ai terzi di verificare la legittimità di una relativa domanda divisa o di un nuovo brevetto costituito. Per quanto riguarda le domande internazionali di brevetto, il capoverso 6 chiarisce che il fascicolo è consultabile solo dopo l’inizio della fase nazionale in Svizzera e la pubblicazione delle domande in questione da parte dell’IPI.
Come già previsto dall’OBI vigente, l’IPI decide in merito alla consultazione di documenti di prova conservati separatamente secondo l’articolo 117 capoverso 3. La modifica proposta nel capoverso 7 costituisce semplicemente un adeguamento all’analoga disposizione nell’articolo 37 capoverso 4 OPM. Previa autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l’IPI potrà permettere anche in futuro ad altri uffici dell’Amministrazione federale di consultare gli atti conservati separatamente del fascicolo (cpv. 8). Nella loro richiesta al DFGP, gli uffici devono dimostrare che tale consultazione risponde a un interesse pubblico.
L’IPI promuove la digitalizzazione e pertanto già oggi la gestione dei documenti avviene per quanto possibile in forma digitale. Questa tendenza va tenuta in considerazione anche per quanto riguarda la consultazione dei documenti, e quindi il capoverso 9 è adeguato di conseguenza: d’ora in poi, la consultazione sarà possibile non solo tramite il rilascio di copie, ma anche in forma digitale. La formulazione aperta adottata («L’IPI accorda in modo adeguato la consultazione dei documenti richiesti») tiene conto di questa esigenza e offre la necessaria flessibilità in vista di un’ulteriore digitalizzazione.
Art. 119 Menzione nel fascicolo
L’articolo 119 si basa sull’articolo 104 OBI. L’aggiunta di «in particolare» nella frase introduttiva del capoverso 1 specifica chiaramente che l’elenco non è esaustivo. L’espressione «altre modificazioni», presente nella vigente ordinanza, può essere quindi stralciata. Conformemente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione ogni punto dell’enumerazione è oggetto di una lettera. Nel capoverso 1 lettera a, l’espressione «i cambiamenti di depositante» è stata sostituita con «le modifiche relative al diritto alla domanda». La modifica non ha ripercussioni materiali. In base alla prassi vigente, nel fascicolo vengono menzionati non solo i cambiamenti di depositante, ma anche le modifiche relative al diritto alla domanda.
Nel capoverso 2 viene modificato il rimando in seguito alla nuova struttura dell’ordinanza; a livello di contenuto tuttavia non cambia nulla. Come finora, le richieste sono conservate nel fascicolo e le modifiche vengono iscritte provvisoriamente o definitivamente nel registro.
Il capoverso 3 rimane invariato dal punto di vista del contenuto e subisce modifiche di natura puramente redazionale.