Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

Titolo quarto: Fascicolo

Con la nuova partizione, le disposizioni relative al fascicolo, al registro dei brevetti e alle pubblicazioni dell’IPI figurano tutte sotto titoli distinti. Nella versione attuale dell’ordinanza, le norme relative alle menzioni nel fascicolo sono collocate nella sezione «Modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto e al diritto al brevetto». Nel quadro della presente revisione, per ragioni di unità tematica, esse sono state trasferite nel titolo quarto, che disciplina il fascicolo.

Art. 117 Contenuto

Il capoverso 1 ha subito una modifica terminologica: l’espressione «procedura di esame» è stata sostituita con «procedura di rilascio». La procedura di rilascio dinanzi all’IPI include l’intera procedura, dall’esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma fino alla decisione di rilascio o al rigetto della domanda.

Il capoverso 2 sancisce una prassi consolidata dell’IPI, chiarendo che gli scritti presentati dall’IPI e dal ricorrente nel quadro della procedura di ricorso rientrano tra gli atti procedurali dell’istanza giuridica di ricorso. Il fascicolo non include scambi di scritti nel quadro della procedura di ricorso inerenti alla domanda o al brevetto. La consultazione degli atti della procedura di ricorso è disciplinata dal diritto sovraordinato: pertanto occorre impedire che le relative disposizioni possano essere aggirate mediante la consultazione di documenti presso l’IPI.

Conformemente alle regole generali del diritto amministrativo, per i titoli di protezione del diritto di proprietà intellettuale la procedura (di esame) inizia con la presentazione della domanda e termina – qualora la domanda non venga ritirata – con la decisione finale con cui viene concesso il titolo di protezione o la domanda è respinta. Con questa decisione si conclude la procedura di esame dinanzi all’IPI (cfr. art. 59a nLBI). Siccome gli atti di un’eventuale procedura di ricorso sono evidentemente successivi alla decisione, gli scritti dell’IPI e della parte ricorrente fanno parte degli atti procedurali del tribunale competente e vanno consultati in tale sede. Fanno eccezione unicamente la notifica del ricorso al tribunale e, nella misura in cui risultino rilevanti, le decisioni finali dei tribunali, poiché esse si ripercuotono sull’esito della procedura e la tenuta del registro da parte dell’IPI. Le sentenze delle istanze di ricorso continueranno pertanto a essere incluse nel fascicolo.

A livello di contenuto, il capoverso 3 corrisponde all’articolo 89 capoverso 2 OBI. Ai fini di un’armonizzazione delle disposizioni del diritto di proprietà intellettuale, il tenore è adeguato all’articolo 36 capoverso 3 OPM. Come già oggi, l’IPI esamina la richiesta di conservazione separata e decide in merito.

Art. 118 Consultazione del fascicolo

In seguito alla nuova struttura della nOBI, la consultazione del fascicolo disciplinata dal vigente articolo 90 OBI figura ora nell’articolo 118. Il diritto di consultare il fascicolo di una domanda di brevetto prima della pubblicazione o dell’iscrizione nel registro spetta unicamente ai depositanti, ai loro mandatari e alle persone in grado di dimostrare di essere accusate dal depositante di violazione del brevetto o di essere state espressamente autorizzate dal depositante a consultare il fascicolo (cpv. 1). Queste persone sono autorizzate a consultare anche una domanda di brevetto considerata irricevibile, ritirata o respinta (cpv. 2).